Città del Vaticano , 15 September, 2016 / 1:13 AM
Con un motu proprio intitolato “De Concordia intra Codices”, Papa Francesco armonizza i Codici di Diritto Canonico e il Codice Canonico delle Chiese Orientali, per dare maggiore certezza su come definire a quale Chiesa appartengano i battezzati e per definire anche come avvengono i passaggi dalla Chiesa cattolica latina a quelle cosiddette sui iuris.
Si tratta di una armonizzazione che era necessaria dai tempi in cui i due codici, riformati da San Giovanni Paolo II, furono promulgati nel 1983 e nel 1990. Perché da una parte c’è da preservare l’unità della Chiesa e dall’altra rispettare la particolarità delle Chiese di Oriente e comunque inserite nella galassia cattolica. Una necessità di armonizzazione che viene resa ancora più necessaria dal fatto che Oriente e Occidente sono ormai più vicini che mai, a causa delle emigrazioni, e della presenza di sempre più fedeli delle Chiese sui iuris nei territori della Chiesa latina.
Come fare ad armonizzare i codici? Alla fine - spiega il vescovo Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in un articolo sull’Osservatore Romano – si è capito che bastava fare delle lievi modifiche al Codice di Diritto Canonico per sciogliere i nodi che si erano posti. Nodi che riguardavano, ad esempio, i rapporti tra i due riti – non ci sono nel Codice latino articoli che parlano dei rapporti con gli altri fedeli cattolici di rito diverso, ad esempio.
Problematiche che sono emerse sempre più, e che sono state allo studio per anni. Finché la commissione di studio è arrivata alle conclusioni che Papa Francesco ha approvato e inserito in un motu proprio.
Quali linee guida si sono seguite per le modifiche?
Prima di tutto, si voleva dare “una certezza sull’appartenenza alla Chiesa sui iuris di appartenza delle persone, a cominciare dai neobattezzati”, spiega l’arcivescovo Arrieta. Come si procede? Il segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dice ai giornalisti che “per quanto riguarda il Battesimo, l’unica novità è che si segue il Battesimo della parte cattolica. Se viene un bambino di un tedesco protestante e un maronita, si considera della Chiesa del genitore cattolico. E qualora due ortodossi non trovino un loro ministro per celebrare il battesimo, lo possono chiedere ad un prete cattolico, e poi viene rilasciato un certificato che sono battezzati. Prima non si diceva nulla: mentre il codice orientale prevedeva che il prete orientale poteva battezzare questi, sembrò che il prete cattolico non lo poteva fare”.
Poi, si cercato di specificare in che modo si può passare da un rito ad un altro, e per questo si è inserito un nuovo canone (il 112 par. 3), il quale “esige che, salvo dispensa specifica, venga fatto in questi casi un atto formale di passaggio davanti all’autorità competente”, e il cambiamento deve essere inserito nei registri di battesimo.
Poi, c’è il nodo spinoso del matrimonio. Il Codice delle Chiese Orientali richiede la benedizione delle unioni da parte del sacerdote perché questo sia valido, mentre nella disciplina latina anche un diacono può essere testimone. Alla fine, si è definito che “solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra le parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolico o non cattolica”.
Non era il solo problema. Una formulazione poco chiara nel codice latino lasciava pensare che il parroco non potesse assistere al matrimonio di due fedeli di rito orientale, mentre il codice orientale era più chiaro: è stato adottato quello orientale. Significa – spiega l’arcivescovo Arrieta – “che se due ortodossi vogliono sposarsi in una chiesa cattolica, perché non hanno altre possibilità di trovare il loro rito, prima non si poteva fare, ma ora sì: il sacerdote deve chiedere il permesso all’ordinario del luogo, e sarà il vescovo poi a regolare la questione con la controparte orientale”.
È una grande novità, perché apre un fronte di “comunione” con il mondo orientale. Si chiede solamente di informare con “discrezione” la Chiesa non cattolica. È un passaggio comunque che fa il Diritto latino, ma che era già presente nel codice orientale.
Insieme al motu proprio, è stata pubblicata anche la risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riguardo le irregolarità per ricevere l’ordine sacro previste nel canone 1041. In pratica, se una persona vuole ricevere l’ordine sacro, e si è macchiata di alcuni comportamenti riprovevoli, non può essere ordinata senza dispensa dell’autorità. Il vescovo Arrieta ai giornalisti dice che la norma “serve a preservare la purezza dell’ordine sacro”.
Codice del Diritto Canonico alla mano, i casi di irregolarità si riferiscono a chi avesse commesso omicidio, o aborto, o avesse mutilato gravemente se stesso o un altro, o tentato il suicidio. Il problema sostanzialmente era questo: le irregolarità riguardano il solo fatto di aver compiuto i fatti e se si è incorsi nei fatti. Scrive il vescovo Arrieta: “In quest'ultimo caso, risulterebbero esonerati, e non sarebbero incorsi in irregolarità, quanti avessero realizzato colpevolmente le condotte censurate senza, però, cadere in reati canonici”.
In pratica, se un anglicano ha commesso un aborto, e poi decide di diventare cattolico e diventare sacerdote, conta il fatto che è stata commessa l’irregolarità e non il fatto che questo fatto sia stato commesso quando non era cattolico, e dunque non era sottoposto al Codice di diritto canonico. Insomma, se volesse diventare sacerdote dovrebbe avere una dispensa.
“In sintesi – scrive il vescovo Arrieta sull’Osservatore Romano - trattandosi delle irregolarità in cui si cade dopo l'ordinazione, il Codice parla tecnicamente di "delictum", espressione giustamente evitata a proposito delle irregolarità per la ricezione dell'ordine, poiché non era sufficiente il riferimento al reato canonico per proteggere l'interesse giuridico che si cercava di tutelare”.
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