Città del Vaticano , 09 February, 2019 / 2:00 PM
Una maggiore armonizzazione con il Regolamento Generale di Curia, e quindi con gli organismi della Santa Sede; la definizione di “autorità anti-corruzione”; la disciplina degli appalti: queste le tre principali novità dei nuovi Statuti dell'ufficio del Revisore Generale vaticano, che mettono ulteriormente a punto la riforma generale delle finanze vaticane.
Gli Statuti dell’ufficio del Revisore Generale, insieme a quelli della Segreteria per l’Economia e del Consiglio per l’Economia, erano stati pubblicati il 22 febbraio 2015. Ma era necessaria anche una messa a punto del sistema, una armonizzazione dello statuto con i Regolamenti Generali di Curia e con tutto il sistema della Curia romana, che non lo rendesse meramente un ufficio isolato, ma un ufficio inserito in precisi meccanismi.
Negli Statuti del 2015, il Revisore generale “in piena autonomia e indipendenza”, era chiamato ad attuare “secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa”. Gli Statuti appena pubblicati sottolineano invece che l’ufficio del Revisore generale “ha il compito, secondo il programma annuale di revisione approvato dal Consiglio per l’Economia, della revisione contabile dei bilanci individuali annuali dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle Amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che confluiscono nei suddetti bilanci consolidati”.
Il principio di fondo è che l’ufficio del Revisore Generale è un organo di Stato. Le sue attività sono parte di quelle della Curia romana, e agli uffici della Curia romana si riferisce.
Seconda novità di rilievo, il fatto che “l’ufficio del Revisore generale è l’Autorità Anti-Corruzione” della Santa Sede, come richiesto dalla Convenzione di Merida che la Santa Sede ha ratificato nel 2016, che è lo strumento legale multilaterale delle Nazioni Unite contro la corruzione.
La stessa Convenzione di Mérida si occupa, all’articolo 9, della stipulazione degli appalti pubblici. Viene da qui il compito assegnato al Revisore di svolgere “revisioni su situazioni particolari connesse a: anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode”, e anche questo “su richiesta del Consiglio per l’Economia o della Segreteria per l’Economia, e dei Responsabili degli Enti e delle Amministrazioni “. La questione degli appalti, e della loro trasparenza, è chiave in Vaticano, dove vige un regime di economia pubblica, senza settore privato.
I nuovi statuti rendono anche chiaro che il Revisore “informa il Consiglio per l’Economia, per il tramite del Comitato di Revisione del Consiglio stesso, di eventuali irregolarità rilevate a seguito delle revisioni contabili da lui svolte”, ma anche “invia un rapporto all’Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa vigente, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” e “riferisce all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano competente ogni notizia di reato individuata nel corso della propria attività”.
Questo regime di segnalazioni si inserisce in una armonizzazione dell’operato delle varie realtà che sono impegnate nel controllo delle eventuali irregolarità delle finanze vaticane, che ora hanno tutte in compito specifico e ben delineato.
Sono anche strutturati i rapporti con il Consiglio dell’Economia, e il Revisore è chiamato ad aggiornare trimestralmente “il Comitato di Revisione del Consiglio per l’Economia sulle attività svolte e in corso di svolgimento, ricevendo eventuali informazioni e indicazioni utili per la propria attività”.
I nuovi Statuti disciplinano anche l’attività dei revisori esterni, che possono essere chiamati dal Consiglio per l’Economia, ma che devono comunque attenersi ai principi di revisione contabile adottati dal Revisore generale. In più, l’ufficio del Revisore generale “può chiedere al Consiglio per l’Economia di accedere a tutta la documentazione elaborata o esaminata” dai consulenti esterni.
Questa regolamentazione era prevedibile dopo che, nel giugno 2016, era stato rinegoziato dalla Segreteria per l’Economia l’accordo per la revisione esterna con Pricewaterhouse Coopers (PWC), con il fine non di andare a fermare le riforme, quanto di avere sempre più una struttura di controllo economica funzionale alle peculiarità dello Stato di Città del Vaticano.
Così, dopo una prima fase in cui la riforma delle finanze marcava una certa discontinuità, ora si può dunque notare che il processo di riforma non è stato fermato, ma piuttosto è stato armonizzato e inserito in una cornice più ampia, che riguarda non solo la Curia, ma lo stesso Stato di Città del Vaticano. Non è un caso che il vescovo Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, si fosse soffermato sulla Fidelis Dispensator et Prudens in una sua relazione ad un convegno per i Novanta Anni dei Patti Lateranensi.
Gli Statuti mettono in luce anche un maggiore potere del revisore, proprio perché ormai armonizzato all’interno del sistema della Curia. Lo Statuto del 2015 sottolinea che il Revisore “può richiedere agli enti e amministrazioni … ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante”, mentre il nuovo Statuto stabilisce che il “Revisore Generale richiede e ottiene dagli Enti e dalle Amministrazioni oggetto di revisione…”, ed ha autorità quindi per accedere senza essere ostacolato a “informazioni e documenti di natura economica o amministrativa necessari al compimento della revisione”, e ha competenza per svolgere “ogni altro tipo di procedura di revisione che ritiene appropriata nelle circostanze”.
Divisi in 12 articoli, firmati da Papa Francesco il 21 gennaio 2019, gli Statuti entrano in vigore il 16 febbraio 2019.
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