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Italia e Santa Sede, la convenzione fiscale in vigore dal 15 ottobre

Una vista della Basilica di San Pietro

La Convenzione fiscale tra Italia e Santa Sede entra in vigore dal 15 ottobre 2016. L’annuncio arriva in un Bollettino della Sala Stampa vaticana, che comunica come “la procedura necessaria per l’entrata in vigore della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana in materia fiscale” si sia conclusa il 14 ottobre 2016.

La convenzione è stata firmata lo scorso 1 aprile, e “promuove lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra la Santa Sede e l’Italia e agevola l’adempimento agli obblighi fiscali dei soggetti fiscalmente residenti in Italia”.

La Convenzione entra quindi in vigore il 15 ottobre 2016 e coloro che intendono aderire al regime fiscale da essa stabilito devono formulare le relative domande tramite l’Istituto per le opere di religione (Ior), entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore.

La legge 137/16 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione fiscale era stata approvata definitivamente il 28 giugno 2016, con il voto del Senato che aveva fatto seguito all’approvazione della Camera. Stipulato sul modello delle Convenzioni dell’OSCE, l'accordo prevede, tra le altre, misure per lo scambio di informazioni e in materia di determinazione e versamento delle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi delle attività finanziarie. Previste anche disposizioni relative a periodi pregressi e al periodo transitorio. 

Alla firma dell’accordo, l’Arcivescovo Paul Richard Gallagher, “ministro degli Esteri vaticano”, aveva spiegato in un articolo sull’Osservatore Romano che l’accordo è in buona parte frutto dell’impegno internazionale profuso dalla Santa Sede nei settori della trasparenza, della vigilanza e dell’informazione finanziaria, che, dal 2010 in poi, ha consentito la realizzazione di significative riforme, accolte da un consenso diffuso da parte degli operatori internazionali.”

Dal 15 ottobre, dunque, l’accordo entrerà in vigore. Come si attuerà? Da una lettura dei comunicati divulgati al tempo della firma, in pratica l’Italia può chiedere alla Santa Sede informazioni sulle movimentazioni bancarie e finanziarie attuate da cittadini che risiedono in Italia, ma lavorano in Vaticano e perciò possono avere il conto corrente all’Istituto delle Opere di Religione. E la Santa Sede, in piena cooperazione, e senza passare da lunghi canali diplomatici per superare il ‘segreto bancario’, fornirà queste informazioni. Così che, basandosi sulle informazioni finanziarie, l’Italia potrà valutare se c’è qualcuno che ha usato il canale ‘vaticano’ per evadere le tasse.

Sulla base dell’accordo, restano ferme le esenzioni delle tasse per gli immobili della Santa Sede. L'Arcivescovo Gallagher definisce "da apprezzare" i riferimenti al Trattato Lateranense, e in particolar "l’esclusione di ogni modifica al regime di esenzione stabilito nell’articolo 17 del Trattato del Laterano con riferimento alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della Santa Sede; nonché l’esclusione degli enti centrali della Chiesa cattolica, di cui all’art. 11 del Trattato, dall’applicazione delle disposizioni più strettamente fiscali della Convenzione concernenti lo scambio di informazioni e il pagamento delle imposte sulle rendite finanziarie."

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