Roma, 09 January, 2025 / 4:00 PM
“Ogni Anno Santo rappresenta prima di tutto un’opportunità pastorale. Ai pellegrini che durante il Giubileo giungeranno a Roma dovrà essere garantita sia la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione perché nessuno sia privo della possibilità di ricevere il perdono e la consolazione di Dio, sia quella di poter attingere alla fonte di acqua viva e vivificante che è la Parola di Dio. A tali esigenze pastorali la Chiesa risponde tramite il servizio dei sacerdoti: di quelli incardinati nella Diocesi di Roma, di quelli che ivi svolgono abitualmente il loro servizio pastorale, ma anche di quelli che accompagneranno i pellegrini”. Lo scrive il Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, nella nota esplicativa circa le facoltà di predicare e di ricevere confessioni nel territorio della diocesi di Roma durante il Giubileo.
Il porporato ricorda che “la legge universale stabilisce che i chierici godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che in circostanze particolari sia disposto diversamente”.
“Per quanto riguarda il sacramento della riconciliazione – aggiunge - i sacerdoti che godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni sia in forza dell’ufficio, sia in forza della concessione dell’Ordinario del luogo di incardinazione o del domicilio, possono esercitare la stessa facoltà ovunque, a meno che l’Ordinario del luogo, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto”.
Si fa poj riferimento al decreto N. 120/00 del Vicariato di Roma, del 20 febbraio 2000, che disciplina le modalità in cui viene esercitata la facoltà di ricevere le confessioni da parte dei sacerdoti che si trovano a vario titolo a Roma: a) i presbiteri diocesani e religiosi che hanno a Roma il domicilio o quasi-domicilio e vi svolgono un ministero abituale, a condizione di essere già dotati della facoltà in virtù della concessione del loro Ordinario del luogo, possono svolgere tale ministero nella Diocesi di Roma, tuttavia, devono produrre la documentazione attestante il possesso della facoltà in parola e ottenere dal Vicariato di Roma il documento attestante che l’Ordinario di Roma ha verificato la loro posizione; b) i presbiteri diocesani che dimorano a Roma per un periodo di tempo pari o superiore a tre mesi o comunque con l’intenzione di rimanervi almeno per questo periodo, ma che non svolgono il ministero abitualmente nella Diocesi, se godono della facoltà di ricevere abitualmente le confessioni, possono esercitarla anche nella Diocesi di Roma, tuttavia, l’Ordinario di Roma, può stabilire che in casi particolari essi siano assoggettati alla disciplina prevista per chi ha nella Diocesi di Roma domicilio o quasi-domicilio; c) i presbiteri diocesani e religiosi che svolgono occasionalmente il ministero a Roma, per un periodo di tempo molto limitato (e.g. quelli che accompagnano i pellegrini, o comunque sono di passaggio), hanno la facoltà e la esercitano nella misura in cui sia stata riconosciuta tramite concessione del loro Ordinario del luogo di incardinazione o domicilio. d) I Parroci o, in mancanza, i sacerdoti loro collaboratori stabili, nonché i Rettori, sono tenuti a verificare la posizione dei sacerdoti che esercitano anche occasionalmente il ministero presso le chiese e gli oratori loro affidati, per quanto attiene l’esercizio di tali facoltà della Diocesi di Roma, così come già previsto dal can. 903 CIC circa la celebrazione della SS.ma Eucarestia. Tutti i presbiteri di cui alle lettere a) – c) della presente nota sono tenuti ad attestarla con documento valido e recente qualora ciò gli venga richiesto dai summenzionati titolari di ufficio.
Il Decreto – conclude la nota firmata dal Cardinale Reina – “interpreta ed applica la legge universale, tuttavia, senza privare i sacerdoti delle loro facoltà, visto che chi le possiede può esercitarle anche a Roma. Chi però intenderebbe rimanerci in maniera stabile ed esercitare un ministero abituale, deve regolarizzare la propria posizione con il Vicariato di Roma-Ufficio Clero. Chi invece è sprovvisto delle facoltà per qualsiasi motivo, non può esercitarle nemmeno nella Diocesi di Roma”.
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