Città del Vaticano , 07 December, 2021 / 1:00 PM
Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede giudicare sui delitti contro la fede, nonché sui delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti. Lo ha ribadito stamane Papa Francesco autorizzando la pubblicazione delle norme aggiornate, già promulgate da Giovanni Paolo II e riviste da Benedetto XVI.
La Congregazione per la Dottrina della Fede interviene sui delitti contro la fede che sono eresia, apostasia e scisma; sui deletti contro l’Eucaristia che sono l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, l’attentata azione liturgica del Sacrificio, la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico, la concelebrazione del Sacrificio eucaristico insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; sui delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza che sono l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione, la simulazione dell’assoluzione sacramentale, la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione se diretta al peccato con lo stesso confessore, la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata.
Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna. La stessa Congregazione interviene sui delitti più gravi contro i costumi che sono il delitto contro il sesto comandamento commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente; l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento. La punizione prevista per un chierico arriva alla dimissione dallo stato clericale.
L’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede – afferma il documento - si estingue per prescrizione in venti anni. Nel caso di abuso sui minori la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.
I giudici del Tribunale sono gli stessi Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede. Presiede il Tribunale il Prefetto della Congregazione stessa.
Previsto poi che la Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, possa deferire direttamente alla decisione del Papa, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi. Altresì l’accusato può, in qualsiasi momento, presentare al Papa, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.
Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti relativi agli abusi su minori, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle Norme pubblicate stamane e che entreranno in vigore da domani.
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