Trenta giorni, e non più dieci, per ricorrere alle dimissioni di un professo nella Codice di Diritto Canonico di rito e latino, e trenta giorni, e non più quindici, per fare ricorso secondo il Codice Canonico delle Chiese Orientali. Con un motu proprio, Papa Francesco estende i termini per il ricorso dei religiosi ai provvedimenti che li dimettono dalla loro congregazione, ferma restando la loro sospensione nel tempo del decreto.