Città del Vaticano , venerdì, 25. settembre, 2020 10:00 (ACI Stampa).
Il Cardinale Giovanni Angelo Becciu ha dunque rinunciato ai diritti del cardinalato. Senza entrare nello specifico delle motivazioni, il caso fa tornare alla mente quello del Cardinale scozzese Keith O’Brien che nel 2015 – d’intesa con Papa Francesco – rinunciò ai diritti e alle prerogative di ogni membro del Sacro Collegio.
In un comunicato firmato dall’allora Cardinale Decano Angelo Sodano, si spiegava che il Sommo Pontefice accettava la rinuncia ai diritti e alle prerogative del cardinalato, espresse nei canoni 349, 353 e 356 del Codice di Diritto Canonico da parte del Cardinale O’ Brien.
Ma vediamo nel dettaglio a cosa rinuncia dunque anche il Cardinale Becciu.
Il canone 349 afferma che “i Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale”. Becciu, dunque, non è più da considerarsi un cardinale elettore.
Il canone 353 recita invece che “i Cardinali prestano principalmente aiuto con attività collegiale al Supremo Pastore della Chiesa nei Concistori, nei quali si riuniscono per ordine del Romano Pontefice e sotto la sua presidenza; i Concistori possono essere ordinari o straordinari. Nel Concistoro ordinario vengono convocati tutti i Cardinali, almeno quelli che si trovano nell'Urbe, per essere consultati su qualche questione grave, che tuttavia si verifica più comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità. Nel Concistoro straordinario, che si celebra quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o la trattazione di questioni particolarmente gravi, vengono convocati tutti i Cardinali. Solo il Concistoro ordinario in cui si celebrino particolari solennità può essere pubblico, in cui cioè, oltre ai Cardinali, vengono ammessi i Prelati, i legati delle società civili ed altri che vi sono invitati”. Prevista dunque l’esclusione del porporato dalla celebrazione dei concistori.