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Abusi, Papa Francesco pubblica un nuovo Motu proprio

Papa Francesco |  | Daniel Ibanez CNA Papa Francesco | | Daniel Ibanez CNA

Papa Francesco continua a schierarsi in prima linea nella lotta agli abusi sui minori commessi da membri del clero e stamane ha fatto pubblicare il Motu proprio “Vos estis lux mundi”. Il provvedimento - che entra in vigore il prossimo 1 giugno - si inserisce nella scia del summit che il Papa ha presieduto a fine febbraio con i presidenti delle conferenze episcopali nazionali.

Nello specifico il Papa dispone che le nuove norme vadano ad applicarsi a "segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti delitti contro il sesto comandamento consistenti nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche".

Francesco ricorda che "chiunque può presentare una segnalazione concernente le condotte di cui" sopra "avvalendosi delle modalità di cui all’articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato. La segnalazione può sempre essere indirizzata alla Santa Sede, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. La segnalazione contiene gli elementi più circostanziati possibili". Ogni diocesi può prevedere "l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico".

"Coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie - dispone il Pontefice - siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare: accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi; assistenza spirituale; assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico".

Le norme procedurali contenute nel Motu proprio riguardano le condotte di Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice; chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere; chierici che sono o che sono stati alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere; coloro che sono o che sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere".

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Il Papa impone il coordinamento tra i Dicasteri competenti della Curia Romana: "il Dicastero competente informa della segnalazione e dell’esito dell’indagine la Segreteria di Stato e gli altri Dicasteri direttamente interessati. Le comunicazioni tra il Metropolita e la Santa Sede avvengono tramite il Rappresentante Pontificio".

A parte i casi di manifesta infondatezza di una segnalazione, il Pontefice dispone che "il Metropolita chiede tempestivamente al Dicastero competente l’incarico per avviare l’indagine. Il Dicastero provvede senza indugio, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della prima segnalazione da parte del Rappresentante Pontificio o della richiesta dell’incarico da parte del Metropolita, fornendo le opportune istruzioni riguardo a come procedere nel caso concreto". Il Dicastero competente può affidare l'indagine a una persona diversa dal Metropolita.

Nello specifico "il Metropolita raccoglie le informazioni rilevanti in merito ai fatti; accede alle informazioni e ai documenti necessari ai fini dell’indagine; ottiene la collaborazione di altri Ordinari o Gerarchi, laddove necessario; chiede informazioni alle persone e alle istituzioni, anche civili, che siano in grado di fornire elementi utili per l’indagine. Qualora si renda necessario sentire un minore o una persona vulnerabile, il Metropolita adotta modalità adeguate, che tengano conto del loro stato. Anche quando si avvale di altre persone, il Metropolita resta comunque responsabile della direzione e dello svolgimento delle indagini. Il Metropolita è tenuto ad agire con imparzialità e privo di conflitti di interessi", in caso contrario deve astenersi dall'assumere l'incarico. "Alla persona indagata è riconosciuta la presunzione di innocenza. Il Metropolita, qualora richiesto dal Dicastero competente, informa la persona dell’indagine a suo carico, la sente sui fatti e la invita a presentare una memoria difensiva. In tali casi, la persona indagata può avvalersi di un procuratore. Ogni trenta giorni il Metropolita trasmette al Dicastero competente un’informativa sullo stato delle indagini".

Le indagini - ordina il Papa - "devono essere concluse entro il termine di novanta giorni. In presenza di giusti motivi, il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente. Qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato".

Nel Motu proprio inoltre viene stabilito che "le Province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli dei Gerarchi" possano "stabilire un fondo destinato a sostenere i costi delle indagini".

Una volta conclusa l'indagine "il Metropolita trasmette gli atti al Dicastero competente insieme al proprio votum sui risultati dell’indagine. Salvo istruzioni successive del Dicastero competente, le facoltà del Metropolita cessano una volta completata l’indagine. Nel rispetto delle istruzioni del Dicastero competente, il Metropolita, su richiesta, informa dell’esito dell’indagine la persona che afferma di essere stata offesa o i suoi rappresentanti legali".

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"Il Dicastero competente, salvo che decida di disporre un’indagine suppletiva - conclude il Papa - procede a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico". Le norme contenute nel Motu proprio "si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti".