Roma , martedì, 3. aprile, 2018 12:00 (ACI Stampa).
Un sistema giuridico rappresenta un insieme organico di norme con un unica finalità: il bene dei consociati. Ciò è espresso nell'articolo 2 della Carta Costituzionale, il quale recita che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Tale premessa è utile per richiamare l'attenzione sull'attività giuridica di un funzionario dello Stato Italiano, il quale ha speso la propria esistenza per confermare quanto esposto: Giovanni Palatucci (1909-1945). Quest'uomo, ultimo questore reggente di Fiume, ha speso la sua esistenza per salvarne delle altre, trovando la morte, nel campo di concentramento di Dachau.
Ma se c'è qualcosa che merita di essere sottolineato nel pensiero di questo uomo, è che tramite il suo lavoro ha confermato l'esigenza di testimoniare i principi cattolici ed etici, più grandi di quelli imposti dal regime nel quale si trovava ad agire, in qualità del giuramento prestato.
“Ci vogliono dare ad intendere che il cuore sia solo un muscolo, e ci vogliono impedire di fare quello che il cuore e la nostra religione ci dettano”. In tale espressione di Palatucci è espresso un principio giuridico che la cultura normativa accoglierà solo nel 1945. Questo si esterna nel fatto per cui non obbedire ad una legge, considerata ingiusta, non configura un atto illegittimo, bensì rappresenta un diritto ed un conseguente dovere. Tale enunciato è alla base delle formule di Radbruch, le quali pongono in comparazione la forza coattiva di una norma, apparentemente legittima, con una non scritta, inserita nei postulati etici del diritto.
L'enunciato è alla base della coscienza giuridica pluriordinamentale. Ne sono un esempio i principi affermati nei processi di: Norimberga (1946); di Toyio (1948); della ex Jugolsavia (1994); del Ruanda (2008). In questi si è fatto palese il diritto della parte che resiste ad un ordine dato dall'autorità, in vista di un valore più grande:la salvaguardia all'esistenza della persona umana. L'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 10 del dettato costituzionale, ribadisce questa lettura costituzionalmente orientata delle norme sovranazionali, con l'affermare che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.