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Vatileaks 2, ecco le sentenze. La nota di padre Federico Lombardi

Padre Federico Lombardi | Padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede | ACI Stampa Padre Federico Lombardi | Padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede | ACI Stampa

Monsignor Lucio Angel Vallejo Balda condannato a 18 mesi per aver divulgato documenti riservati, fatto che aveva già confessato. Francesca Immacolata Chaouqui condannata a 10 mesi per concorso – pena sospesa per 5 anni - , mentre non c’è sufficienza di prove per quanto riguarda la diffusione dei documenti. Nicola Maio assolto perché il fatto non sussiste. I tre assolti dall’accusa di associazione. I giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi non giudicati perché fuori dalla giurisdizione vaticana. Queste le sentenze del processo Vatileaks 2. Ora gli imputati hanno tre giorni per fare appello. Pubblichiamo la nota di padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, e poi di seguito il dispositivo completo della sentenza.

 

Nota di Padre Federico Lombardi

 

Si doveva fare? E’ stato fatto correttamente? Con quali conclusioni? Si doveva fare. Perché c’è una Legge, per di più una Legge recente (2013) e promulgata per contrastare le fughe di notizie. Negli anni recenti è stato sviluppato il sistema giuridico e penale vaticano per renderlo più completo e metterlo all’altezza delle esigenze odierne di contrasto dell’illegalità in diversi campi. Non si possono dichiarare intenzioni e stabilire norme e non essere coerenti nel metterle in pratica, perseguendo chi non osserva le leggi. Si doveva fare, per dimostrare la volontà di combattere con decisione le manifestazioni e le conseguenze scorrette delle tensioni e polemiche interne vaticane, che da un certo tempo si riflettono troppo frequentemente anche all’esterno tramite indiscrezioni o filtrazioni di documenti ai media, creando un circolo e un contesto ambiguo e negativo di interazioni fra discussioni interne e rilanci esterni tramite le comunicazioni sociali, con conseguenze negative anche nell’opinione pubblica, che ha diritto a una informazione obiettiva e serena. Questa è una “malattia”, come direbbe Papa Francesco, da combattere con determinazione. Per conoscere e valutare i diversi aspetti di questa situazione era giusto affrontare coraggiosamente anche la dimensione del ruolo e della responsabilità effettiva o meno dei giornalisti nella vicenda, nonostante le prevedibili polemiche a proposito della tutela della libertà di stampa. Questa va certamente tutelata, ma la professione giornalistica può avere anch’essa dei limiti da rispettare se vi sono in concorrenza altri beni importanti da tutelare, ed è giusto verificare se questo è avvenuto o no. Come è stato ribadito più volte, questo non era in alcun modo un processo contro la libertà di stampa. Anche Benedetto XVI, pur non essendovi ancora la legge attuale, aveva ritenuto giusto che la giustizia “umana” facesse il suo corso nei confronti del suo maggiordomo fino alla sentenza. Analogamente ora, anche se la responsabilità della divulgazione risaliva chiaramente a un ecclesiastico importante, non sarebbe stato giusto usare per questo motivo un trattamento diverso. Il processo si è fatto con la piena volontà di rispettare le leggi e procedure previste, le esigenze del diritto e della difesa degli imputati. Con giudici e avvocati competenti e con dibattimento pubblico trasparente. Sono state ascoltate testimonianze assai autorevoli, come quella più volte ricordata – nel dibattimento e fuori – del Dr Paolo Mieli. Il tempo complessivo del processo è stato contenuto, anzi breve, se si tiene anche conto dei circa due mesi impiegati per la perizia informatica che era stata richiesta dalla difesa. (Primi arresti 31.10 e 1.11.2015, Rinvio a giudizio 24.11, Udienze in totale 21). La sentenza è stata formulata dal Collegio giudicante in piena autonomia, con atteggiamento di giustizia e di clemenza insieme, secondo lo spirito del rinnovamento della legislazione penale voluto da Paolo VI nel 1969. Come tutti coloro che hanno seguito il processo hanno facilmente compreso, il dibattimento ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione del giudizio del Collegio, che non si è mosso sulla base di posizioni preconcette, giungendo infine a sentenze di assoluzione di cui non ci si può che rallegrare. Le motivazioni della sentenza verranno depositate nelle prossime settimane e potranno essere conosciute. Vi sono ora tre giorni di tempo perché gli imputati possano proporre appello. Ci si augura che, nonostante la tristezza che ogni reato e la conseguente vicenda processuale necessariamente causano, se ne possano trarre le conclusioni e le riflessioni utili per prevenire in futuro il ripetersi di situazioni e vicende simili

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Sentenza

 

Dispositivo della Sentenza del Tribunale SCV per il processo sulla divulgazione di documenti e notizie riservate (7.07.2016)

Oggetto: Procedimento penale a carico di:

VALLEJO BALDA Angel Lucio, CHAOUQUI Francesca Immacolata, MAIO Nicola,
FITTIPALDI Emiliano,

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NUZZI Gianluigi,

- imputato - - imputata - - imputato - - imputato - - imputato -

in nome di Sua Santità Papa Francesco
Il Tribunale

in relazione agli imputati Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi;

rilevata la sussistenza, radicata e garantita dal diritto divino, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa nell’ordinamento giuridico vaticano;

valutati gli artt. 4, 5 e 6 c.p. così come modificati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge 11 luglio 2013, n. IX;

considerato peraltro che lo svolgimento processuale, la cui istruzione si è perfezionata solamente nel corso del dibattimento, ha evidenziato che i fatti contestati agli imputati sono avvenuti al di fuori del proprio ambito ordinario di giurisdizione;

tenuto conto che gli stessi imputati non rivestono, ai sensi del diritto penale, la qualificazione di pubblici ufficiali né sono ad essi equiparati;

visto il m.p. di Papa Francesco dell’11 luglio 2013 “Ai nostri tempi”, con il quale si sancisce, al di là dei limiti ordinari, la giurisdizione penale degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in ordine ai reati di cui alla legge 11 luglio 2013, n. IX, unicamente se commessi nell’esercizio delle loro funzioni da persone equiparate ai pubblici ufficiali dal n. 3 di quel medesimo motu proprio,

dichiara

il proprio difetto di giurisdizione;

Visti gli articoli del codice penale 59, così come sostituito dall’art. 26 della legge 21 giugno 1969 n. L, 63 e 64, 116 bis così come è stato introdotto dall’art. 10 della legge dell’11 luglio 2013 n. IX, 248 così come è stato integralmente sostituito dall’art. 25 della stessa legge n. IX;

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visti gli articoli del codice di procedura penale 413, 416, 417, 421, 422, 423 così come modificato dall’art. 9 della citata legge L, del 1969, nonché l’art. 429;

tenuto conto che la legge n. IX del 2013 è entrata in vigore il 1° settembre dello stesso anno;
in relazione agli imputati Angel Lucio Vallejo Balda, Francesca Immacolata Chaouqui e Nicola Maio, considerato che le risultanze processuali non hanno evidenziato la sussistenza di elementi che consentano di ricondurre i fatti addebitati agli imputati alle fattispecie di cui all’art. 248 c.p., così come sostituito dall’art. 25 della legge n. IX del 2013,

assolve

gli imputati stessi dal reato di cui all’art. 248 c.p. per non aver commesso il fatto;

in relazione all’imputato Nicola Maio,

considerata la non evidenza processuale degli elementi costitutivi il reato di cui agli artt. 63, 64 – in quanto ipotesi meno grave ancorché non contestata – e 116 bis, così come introdotto dalla legge n. IX del 2013,

assolve

l’imputato stesso dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto; in relazione all’imputato Angel Lucio Vallejo Balda,

tenuto conto che le risultanza processuali evidenziano la sussistenza di elementi costitutivi il reato di cui all’art. 116 bis c.p.,

considerate le aggravanti e le attenuanti,

condanna

l’imputato alla pena di diciotto (18) mesi di reclusione;
in relazione all’imputata Francesca Immacolata Chaouqui,

valutato che le risultanze processuali non evidenziano sufficientemente che l’imputata abbia rivelato notizie o documenti di cui è vietata la pubblicazione, ma dimostrano il concorso nel reato commesso da Lucio Angel Vallejo Balda, considerate le attenuanti e le aggravanti,

condanna

la stessa alla pena di dieci (10) mesi di reclusione;
sospende l’esecuzione della pena per cinque (5) anni alle condizioni di legge.

condanna

Angel Lucio Vallejo Balda e Francesca Immacolata Chaouqui al rifacimento delle spese processuali.

Città del Vaticano, 7 luglio 2016

F.to Giuseppe Dalla Torre, Presidente

  • “  Piero Antonio Bonnet, Giudice, 

  • “  Paolo Papanti-Pelletier, Giudice, 

  • “  Raffaele Ottaviano, Cancelliere