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Vaticano, in arrivo una micro-riforma giuridica per perseguire i reati finanziari?

Tribunale Vaticano | Tribunale Vaticano, inaugurazione dell'Anno Giudiziario, 6 febbraio 2016 | Andrea Gagliarducci / ACI Stampa Tribunale Vaticano | Tribunale Vaticano, inaugurazione dell'Anno Giudiziario, 6 febbraio 2016 | Andrea Gagliarducci / ACI Stampa

È una micro-riforma sul piano della procedura penale in ambito finanziario quella che Gian Piero Milano, Promotore di Giustizia vaticano, chiede in una densa relazione di inizio anno giudiziario. Una relazione che per tre quarti è dedicata proprio ai progressi della Santa Sede sul ramo finanziario, e che spiega nel dettaglio il perché della raccomandazione del comitato europeo di Moneyval di “intensificare l’attività di prosecuzione giudiziale e quella previa di investigazione dei reati in materia finanziaria”.

La micro-riforma riguarderebbe più delle norme applicative della legge. In nessun modo viene presupposto una riscrittura della normativa vaticana anti-riciclaggio, che è grandemente apprezzata in Europa.

Allora perché Moneyval, nel suo ultimo rapporto sui progressi (che pure era molto positivo) segnala la lentezza del tribunale vaticano nel dare seguito alle segnalazioni sospette che pervengono dall’Autorità di Informazione Finanziaria? Perché – spiega Milano – che le attività di Gendarmeria e Promotore di Giustizia sono “vincolate alla struttura del reato di riciclaggio”, il quale prevede che il reato venga individuato in tipologia e luogo dove questo avviene. E il luogo in cui avviene non è mai il Vaticano, ma sempre un Paese estero, e soprattutto l’Italia. Coloro che commettono il delitto, poi, sono sempre cittadini esteri, non vaticani.

Così, c’è la necessità di “una cooperazione degli Stati esteri”, con rogatorie internazionali che non solo “sono lente e incerte”, e che possono anche essere rifiutate per “ragioni oggettive e di diritto”. Nota Milano: “E’ forse opportuno, data la rilevanza di tali fattispecie (il reato di riciclaggio) e la loro crescente diffusione indirizzare l’impegno profuso dal ‘sistema’ vaticano, anche nel senso di introdurre ulteriori strumenti giuridici e operativi, più efficaci di quelli a disposizione”.

Dalla riforma del 2013 – sottolinea Milano – ci sono anche gli strumenti del “blocco preventivo dei beni, dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche” e del “congelamento dei beni” che ha una efficacia a un massimo di cinque giorni lavorativi. In pratica, l’Autorità di Informazione Finanziaria “può intervenire e procedere al fermo reale delle cose di cui sospetta l’illecita provenienza”, cosa che però “non colpisce i patrimoni” e dunque non basta a “contrastare efficacemente e dissuasivamente tali gravi condotte”.

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Succede così che “le logiche del sistema preventivo e quelle della funzione giudiziaria” vanno a collidere nonostante la collaborazione tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria, anche perché il principio di non colpevolezza va a “condizionare la fase del giudizio”. “Se le risultanze probatorie appaiono fragili o comunque non convincono oltre ogni ragionevole dubbio, esigenze di giustizia, oltre che di economia processuale, impongono che il procedimento si fermi alle soglie del dibattimento”, spiega il Promotore di Giustizia dello Stato di Città del Vaticano. Anche perché gli indici di anomalia che portano al blocco delle operazioni sospette non bastano a provare la provenienza dei patrimoni intercettati.

A questo limite è che per tutti i reati previsti dal codice c’è sempre bisogno non solo della prova, ma anche la dimostrazione che si conosca la provenienza del denaro riciclato. “Accertamenti estremamente difficili, resi ancora più complessi perché richiedono quasi sempre la collaborazione di autorità giudiziarie straniere”, chiosa Milano. Che poi aggiunge: “E’ forse il tempo di nuove riforme per dissolvere quegli ambiti di giustizia attiva, ma improduttiva, che potrebbero essere superati, a esempio, con l’introduzione, anche nell’ordinamento vaticano, di un differente sistema – modellato su quello delle misure di prevenzione patrimoniali ante delictum – che al cospetto di indici rivelatori di provenienza sospetta dei beni, autorizzino a richiedere, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, la giustificazione della formazione del patrimonio”.

Non si tratta, ovviamente, di cambiare il sistema vaticano, ma di migliorarne l’efficacia. Un lavoro che prosegue da tempo, e che ha portato ad una riforma del Codice Penale ed anche ad un sistema antiriciclaggio di nuova concezione, frutto di una riforma iniziata dai tempi di Benedetto XVI.

 Le fonti del diritto

Nella sua relazione – che Milano inizia con un riferimento all’Anno Giubilare della Misericordia -, il Promotore di Giustizia fa un’ampia panoramica delle fonti del diritto, che nel caso vaticano prende le mosse dal diritto canonico che si ispira direttamente al diritto divino. E così “il sistema delle fonti vaticano, gerarchicamente strutturato, individua nell’ordinamento canonico la prima forma normativa”. Tutte le norme non devono essere in contraddizione con il diritto canonico, e anche la recezione di leggi italiane o di normative internazionali non cambia questo fatto. Tutto viene “vaticanizzato”, cioè armonizzato alle peculiarità di uno Stato che in realtà è solo un mezzo per la missione della Chiesa.

Da enclave italiana a enclave europea

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Il Vaticano negli ultimi tempi ha portato avanti una “per certi versi inedita – dice Milano – dinamica di conformazione del diritto vaticano alle norme del diritto internazionali”. Tutto nasce con la Convenzione Monetaria che la Santa Sede firma con l’Unione Europea, un atto che, “se determina un intenzionale affievolimento, un’autolimitazione della propria autorità sovrano, peraltro circoscritta e sempre revocabile, al tempo stesso evidenzia la ferma volontà della Santa Sede di essere presente nel dialogo a fini umanitari con le autorità politiche internazionali, e condividere e collaborare attivamente alle iniziative di pacificazione con il superamento di antichi e contingenti contrasti e l’adozione di iniziative legislative solidali e coese”.

Dalla Convenzione Monetaria nasce l’impegno anti-riciclaggio. Si è creata una legge “confezionata” sulle particolarità dello Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede, invece di ricevere semplicemente la normativa italiana, “al fine di salvaguardare la peculiarità dell’ordinamento vaticano”. Così, il Vaticano si è disancorato dall’Italia, e un esempio “emblematico” è proprio “il reato di riciclaggio, introdotto nell’ordinamento vaticano ben prima e in modo più preciso rispetto alla legislazione italiana”. Insomma, si sono progressivamente “dilatatati i confini virtuali dello Stato, che da enclave dell’Italia si autoafferma con enclave dell’Europa, acquisendo un raggio d’azione e di assetti normativi di matrice comunitaria.

Non solo. Nel nuovo codice penale si nota la vocazione internazionale della Santa Sede, che recepisce le convenzioni internazionali, introduce nuove fattispecie di reato come “genocidio, violenza sessuale, pedopornografia, delitti contro l’umanità, crimini di guerra”, introduce il principio “della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivate da reato”, e una ridefinizione dei rapporti giudiziali “tra autorità vaticane e straniere”. Ci sono – spiega Milano – “modifiche radicali” sul “rifiuto di assistenza giudiziaria, che deve essere sempre motivato, e può essere opposto laddove l’esecuzione della richiesta sia tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, sicurezza, ordine pubblico, o altri interessi fondamentali della Santa Sede e dello Stato, o più semplicemente ad indagini o procedimenti penali ivi pendenti”.

A questo proposito, nel corso dell’anno sono arrivate in Vaticano 7 rogatorie internazionali, tutte provenienti dall’Italia, e il Vaticano ha risposto a 6, mentre non ha acconsentito ad una che riguardava la deposizione di fronte ad autorità giudiziarie italiane di “soggetti e per fatti connessi ad indagini condotte nello Stato”. Ad ogni modo, si sta consolidando la cooperazione internazionale, in particolare proprio “con la Magistratura italiana”, anche se “è comunque operante, da anni, anche la cooperazione tra le autorità di polizia che ha dato significativi risultati non solo nell’ambito delle attività investigative coordinate, ma soprattutto per la tute della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La finanza

Milano fa poi una lunga panoramica sulle riforme finanziarie, con un approccio che “aveva avuto segni anticipatori” già nell’aprile 2012 con la seconda legge antiriciclaggio che “merita di essere ricordata per le modifiche strutturali introdotte nel governo della finanza”, con l’individuazione delle autorità competenti, l’individuazione di “una ampia congerie di reati presupposto del riciclaggio” e di altri reati come la manipolazione del mercato, la tratta di persone, i reati contro l’ambiente, il traffico di rifiuti.

Papa Francesco prosegue su questo impianto e vara la legge XVIII, che vuole “costruire un sistema omogeneo e rigoroso di prevenzione e contrasto della criminalità in campo economico”. Un sistema che ha il suo fulcro nell’ “adeguata verifica”, che assume “contenuti più ampi ed incisivi nel caso di contenuti giuridici” e con una elevata soglia di attenzione per quanto riguarda il trasferimento internazionale dei fondi.

Controparte del Promotore di Giustizia è l’Autorità di Informazione Finanziaria, incaricata di raccogliere i dati, che si è dotato anche di un settore di “vigilanza prudenziale” raccomandato da Moneyval. Come già spiegato nel rapporto annuale dell’AIF, l’Autorità ha ricevuto nel corso del 2015 circa 350 segnalazioni di attività sospette, cosa che – commenta Milano – “evidenzia la crescente consapevolezza degli enti che procedono alle segnalazioni e dunque la sensibilità crescente del sistema di prevenzione, che sta raggiungendo livelli di alta operatività”. L’AIF ha trasmesso al Promotore di Giustizia 7 rapporti, a carico di 9 persone fisiche , soprattutto per potenziali casi di “frode ed evasione fiscale”, che hanno portato a procedure di sequestro cautelare per un valore complessivo di più di 11 milioni di euro”. Ma non ci sono ancora stati procedimenti penali, proprio per i limiti che dovrebbero portare a qualche piccola riforma.

Un ordinamento complesso e adeguato

Nonostante i limiti, “si può affermare che l’ordinamento vaticano abbia compiuto uno sforzo di grande complessità e imponenza”, che ha riguardato anche l’ordinamento giudiziario. Dal motu proprio Ai nostri tempi dell’11 luglio 2013, la giurisdizione vaticana si vede attribuiti “anche i reati previsti da accordi internazionali sottoscritti dalla Santa Sede se il loro autore si trovi in territorio vaticano e non sia estradato all’esterno”, e anche Dicasteri della Curia romana o altri organismi dipendenti dalla Santa Sede, “soggetti canonici” che sono così “sottoposti alla giurisdizione penale degli organi giudiziari vaticani”. Una innovazione che sottolinea “la funzione strumentale assegnata agli organi giudiziari dello Stato rispetto ad organi e competenze della Santa Sede”.

Una innovazione che permette “una interlocuzione e rapporti con altri ordinamenti”, specialmente sul ramo finanziario, con un punto di riferimento imprescindibile che è il Corpo della Gendarmeria. Che nel corso dell’anno ha compiuto 8 arresti, 53 fermi, 53 diffide, 88 contravvenzioni, 128 accertamenti su infortuni, 58 accertamenti su denunce di furto, 3 tentativi di frutta, 64 incidenti stradali, 6 interventi del nucleo specializzato antisabotaggio.