Città del Vaticano , sabato, 29. giugno, 2024 15:00 (ACI Stampa).
Papa Francesco stamane ha ordinato la pubblicazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e della Fabbrica di San Pietro.
Il Papa stabilisce che i Canonici e i Coadiutori, nominati senza limiti di tempo prima dell’entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento che hanno compiuto o che compiranno ottanta anni di età, assumono lo status di Canonici onorari e di Coadiutori onorari. Sono esonerati da tutti gli obblighi verso il Capitolo e, di conseguenza, non prendono parte alle Sessioni; possono partecipare, secondo il proprio status, alle celebrazioni liturgiche della Basilica, nonché all’attività pastorale; non percepiscono alcun emolumento; possono usufruire della sepoltura nella Cappella del Capitolo Vaticano; conservano il titolo, il trattamento e le vesti proprie. I Coadiutori nominati prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto rimangono in servizio fino al compimento degli ottanta anni, salvo diversa disposizione dell’Autorità Superiore; non ricevono un emolumento fisso, ma un gettone di presenza per il servizio prestato.
Nello Statuto si precisa che il Capitolo è formato dall’Arciprete, dal Vicario dell’Arciprete e da un Collegio di ventiquattro Canonici, provenienti da varie parti del mondo che, responsabilmente e secondo i compiti a ciascuno affidati, animano stabilmente la Basilica. Per coordinare l’espletamento dei diversi settori di servizio in cui viene esercitato il ministero dei Canonici sono istituite quattro Aree di Attività del Capitolo: Area Liturgica, Area Pastorale, Area Caritativa e Area Culturale e Teologica.
L’Arciprete è scelto e nominato dal Romano Pontefice; gode della potestà ordinaria vicaria sulla Basilica Papale di San Pietro e sulla relativa Parrocchia, sul Capitolo, sul clero e su coloro che vi operano; prende possesso canonico del suo Ufficio, esibendo al Capitolo la Lettera Pontificia di nomina; presiede il Capitolo e ne cura i lavori, promuove occasioni d’incontro tra i membri, favorendo fra loro lo spirito sinodale e la fraternità; convoca il Capitolo, stabilisce l’ordine del giorno, modera le discussioni e promuove lo studio delle questioni più importanti che riguardano la vita e l’azione del Capitolo; cura che il Capitolo adempia fedelmente i propri compiti a norma dello Statuto; ha la legale rappresentanza del Capitolo. Il Romano Pontefice, su richiesta dell’Arciprete, sceglie e costituisce ad nutum, quale Vicario dell’Arciprete, uno fra i Canonici o un Ecclesiastico esterno al Capitolo, il quale tuttavia non sia già membro di un altro Capitolo.
I Canonici sono nominati, su proposta dell’Arciprete e tramite la Segreteria di Stato, dal Romano Pontefice, per un quinquennio, rinnovabile, decorrente dalla data della nomina stessa. I Canonici sono tenuti all’obbligo di risiedere in Urbe. Scaduto il quinquennio tornano a disposizione delle rispettive Chiese particolari o comunità di incardinazione e perdono i diritti e i doveri connessi all’Ufficio.