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Ordinamento giudiziario e fondo pensioni, motu proprio di Papa Francesco

Il Pontefice modifica la Legge sull’ordinamento giudiziario, la Legge sulla dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia e il Regolamento del Fondo Pensioni

La sede del Tribunale SCV |  | ACI Stampa La sede del Tribunale SCV | | ACI Stampa

Pubblicato stamane un nuovo Motu Proprio di Papa Francesco, questa volta il Pontefice modifica la Legge sull’ordinamento giudiziario, la Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del Tribunale e dell’Ufficio del Promotore di giustizia e al Regolamento Generale del Fondo Pensioni.

Il Motu proprio è composto da sei articoli.

Viene sostituito l’articolo 10 della Legge sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano del 2020. Nello specifico i magistrati ordinari cessano dall’ufficio a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono 75 anni. Possono rimanere in carica su disposizione del Papa anche oltre i 75 anni. Nell’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio, il Papa può nominare un presidente aggiunto. In caso di dimissioni prima die 75 anni queste saranno operative solo se accettate dal Papa che può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo. Una volta cessati dalle funzioni i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini, nonché tutti i diritti previsti per i dipendenti in servizio.

Si sostituisce anche l’articolo 11 della suddetta Legge del 2020. Qui si dispone che chiunque abbia  subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere nell’esercizio delle funzioni giudiziarie può agire nelle sole ipotesi di violazione manifesta della legge commesse con dolo o colpa grave ed esclusivamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’azione per il risarcimento non può, quindi, essere esercitata nei confronti del singolo

Magistrato. Il Presidente del Governatorato può esercitare, a pena di decadenza entro sei mesi dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

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L’articolo 17 viene anch’esso sostituito, riprendendo le norme degli articoli 10 e 11.

Anche l’articolo 22 della Legge 2020 viene sostituito e si dispone che i  Cardinali giudici a conclusione dell’anno giudiziario in cui compiono 80 anni cessano dall’ufficio e, conseguentemente, dalla carica e dal servizio. Possono rimanere in carica oltre il limite di età per disposizione del Sommo Pontefice. Anche in questo caso il Papa  per l’anno giudiziario in cui il presidente cessa dall’ufficio può nominare un presidente aggiunto. Le dimissioni prima della scadenza del mandato sono operative solo accettate dal Papa che può dispensare in qualunque momento dal servizio, anche temporaneamente, i magistrati che, per constatata inabilità, non siano in grado di adempierlo. In materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11.

L’articolo 5 agisce sulla Legge recante disposizioni per la dignità professionale e il trattamento economico dei magistrati ordinari del tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano del 4 dicembre 2023. Esso viene integralmente sostituito disponendo che ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio è riconosciuto un trattamento di quiescenza consistente in un trattamento di fine servizio ed in un trattamento pensionistico, i quali, in quanto derivanti dalle attività prestate in favore dello Stato della Città del Vaticano, sono dovuti e corrisposti per l’intero ai magistrati ordinari cessati dall’ufficio indipendentemente da ogni eventuale erogazione di analoga natura, comunque denominata, maturata o percepita all’estero.

Infine l’articolo 6 abroga l’articolo 35 del Regolamento Generale del Fondo Pensioni e tutte le disposizioni, di qualsiasi rango e natura che ad esso rinviano o fanno riferimento.