È stato capo della Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato consigliere giuridico del Collegio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Viceministro Catricalà al Ministero dello Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni.
Marini è anche professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e nello stesso Ateneo è stato Prorettore ed è Delegato del Rettore per gli Affari giuridici. Ha insegnato anche nella Pontificia Università Lateranense.
I due vanno dunque a rafforzare il Tribunale vaticano.
Tra l’altro, Papa Francesco ha firmato lo scorso 4 dicembre la legge DCXXVI (626) che definisce il trattamento economico e dei magistrati ordinari e dei membri dell’ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato di Città del Vaticano. Nel motu proprio, il Papa parifica questi magistrati a dirigenti secondo il Regolamento Generale della Curia Romana, e stabilisce che il governatorato si fa carico anche della pensione non maturata di magistrati e promotori.
Secondo la legge il Presidente del Tribunale dello Stato di Città del Vaticano e il Promotore di Giustizia sono dirigenti di categoria C1, la più alta prevista dal Regolamento per il Personale Dirigente Laico della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano del 22 ottobre 2012. Secondo le tabelle retributive di base più recenti risalenti al 2014, il livello C1 ha una retribuzione mensile di 3.649,50 euro.
Il presidente aggiunto del Tribunale è invece un dirigente C2 (3.138,57 al mese), mentre magistrati ordinari del Tribunale e dell’ufficio del promotore di giustizia sono dirigenti di tipo C3 (2919,60 euro al mese).
Nel motu proprio, Papa Francesco specifica che l’inquadramento include lo stipendio base, l’aggiunta speciale di indicizzazione, indennità dirigenziale, indennità di trasferta e gettone di presenza secondo il calendario vaticano.
Ci sono anche norme più tecniche, per esempio su come è calcolata l’indennità dirigenziale. Ma soprattutto, si spiega che “non può prevedersi alcuna distinzione tra regime di impiego a tempo pieno e a tempo parziale”. In pratica, non conta che i magistrati possano avere altri impieghi, il Vaticano considera sempre loro a tempo pieno, e quindi a loro viene sempre garantito trattamento di fine servizio e pensione.
L’articolo 7 della legge stabilisce che la pensione dei magistrati conta l’80 per cento dell’ultima retribuzione, e viene erogata quando la persona interessata ha almeno quindici anni di servizio.
Si legge inoltre nel motu proprio che “la decorrenza del regime pensionistico deve computarsi a far data dalla prima nomina in qualità di magistrato ordinario, aggiunto o applicato e del servizio conseguentemente prestato”, ma “la copertura degli oneri relativi al periodo antecedente all’entrata in vigore della presente legge rimane a carico del Governatorato”.
Inoltre, “il Governatorato, con oneri a proprio carico, garantisce – mediante la stipula, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di apposita polizza assicurativa – la copertura, ai fini della liquidazione della pensione nella misura di cui sopra, tra il periodo di servizio effettivamente prestato e la eventuale cessazione dall’ufficio prima del quindicesimo anno per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti di età”.
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