Città del Vaticano , sabato, 2. marzo, 2024 13:00 (ACI Stampa).
Prima della Praedicate Evangelium, dicastero era un sostantivo di uso comune. Tutti gli uffici di Curia erano genericamente dicasteri, divisi in Congregazioni (guidate da un cardinale) o Pontifici Consigli (che potevano anche essere guidate da un arcivescovo). Ma ora tutti i “ministeri” della Curia sono Dicasteri, e dunque si devono adeguare le normative. Succede anche per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e per la sua legge propria, nella quale a volte ci si riferisce alla Segnatura come dicastero.
La legge della Segnatura, promulgata da Benedetto XVI nel giugno 2008, si rifà dunque il trucco. E visto che l’articolo 198 della Praedicate Evangelium, che regola le funzioni della Curia, sottolinea che alla Segnatura “spetta di concedere l’approvazione del Tribunale di appello, come pure, se riservata alla Santa Sede, l’approvazione dell’erezione di Tribunali interdiocesani/intereparchiali/interrituali, regionali, nazionali e, se necessario, anche sovranazionali”, allora cambia anche la legge propria, dove l’espressione “promuovere e approvare l’istituzione dei tribunali interdiocesani” si sostituisce con l’espressione “approvare l’erezione di tribunali di ogni genere costituiti dai Vescovi di più Diocesi”. Una conseguenza, in fondo, anche del ruolo di primo giudice attribuito da Papa Francesco ai vescovi.
“Nell’esercizio della funzione di Supremo Tribunale della Chiesa – scrive Francesco nella premessa - la Segnatura Apostolica si pone al servizio del supremo ufficio pastorale del Romano Pontefice e della sua missione universale nel mondo. In questo modo, dirimendo le contese sorte per un atto di potestà amministrativa ecclesiastica, il Supremo Tribunale provvede al giudizio di legittimità sulle decisioni emanate dalle istituzioni curiali nel loro servizio al Successore di Pietro e alla Chiesa universale”.
I cambiamenti riguardano la sostituzione del termine “chierici” con “presbiteri” all’art. 1 della legge propria; la sostituzione della parola “Dicastero” con la parola “Tribunale” all’art. 3 e con la parola “Segnatura Apostolica” all’art. 32; la sostituzione dell’espressione “emessi dai Dicasteri della Curia Romana” con l’espressione “emessi dalle Istituzioni curiali” all’art. 34; la sostituzione dell’espressione “promuovere e approvare l’istituzione dei tribunali interdiocesani” con l’espressione “approvare l’erezione di tribunali di ogni genere costituiti dai vescovi di più diocesi” all’art. 35; la sostituzione del termine “Dicastero” con “Istituzione curiale” agli articoli 79, 80, 81, 92 e 105.