Il motu proprio sui limiti e le modalità della pubblica amministrazione
Quali sono le caratteristiche che saltano agli occhi? Partiamo dal motu proprio “circa i limiti e le modalità della pubblica amministrazione”. Prima di tutto, che l’originale del motu proprio è in lingua spagnola, segno che è stato probabilmente redatto dal prefetto della Segreteria per l’Economia Maximino Caballero Ledo, ma anche che il Papa si affida sempre più alla sua lingua madre per atti di una certa portata – anche gli originali delle dichiarazioni del Dicastero per la Dottrina della Fede e dei suoi responsi sono in spagnolo, redatti dal Cardinale Fernandez e approvati dal Papa. Inoltre, è firmato dal Vaticano, segno che il Papa mostra di voler firmare in Vaticano provvedimenti interni sulla gestione, o perlomeno un cambio di passo rispetto al fatto che il Papa firma molti documenti da San Giovanni in Laterano.
Si tratta, dunque, di una legge che è passata direttamente dal tavolo del Papa. Nel motu proprio, si legge che “i limiti e le modalità (finis et modus) dell’ordinaria amministrazione rappresentano un criterio oggettivo di applicazione del principio di sussidiarietà nella gestione dei beni temporali della Sede Apostolica”.
È un principio – si legge ancora nel motu proprio – che “da una parte, garantisce una sana autonomia degli Enti da Essa vigilati” e “dall’altra, consente alle Autorità preposte al controllo e alla vigilanza di adempiere le proprie funzioni istituzionali”.
Tuttavia, va considerata – spiega ancora Papa Francesco – “la necessità di meglio determinare i menzionati limiti e le modalità, promuovendo la flessibilità, la dinamicità e una trasparente efficienza nel disbrigo delle funzioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento ad Essa, indicati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, limitatamente alle attività amministrative e finanziarie di detti Enti.
Cosa cambia dunque? Il motu proprio stabilisce i cambiamenti in tre articoli.
Nel primo, si spiega che “l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Consiglio per l’Economia stabilisce detto criterio in maniera proporzionata alla capacità finanziaria degli Enti”, ma si aggiunge che l’approvazione “va richiesta quando l’atto supera il 2% della cifra risultante dalla media calcolata sul totale dei costi dell’Ente richiedente così come esso risulta dai bilanci consuntivi approvati relativi agli ultimi tre anni. In ogni caso per gli atti il cui valore è inferiore a € 150.000,00 non si richiede approvazione”. È un articolo che dà un po’ di libertà gestionale ai dicasteri, per compiere acquisti come, ad esempio, di materiale di cancelleria.
Quindi, si chiede (articolo 2) che “la procedura di approvazione ad validitatem degli atti di straordinaria amministrazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla notifica dell’istanza. In assenza di richieste di integrazione istruttoria o documentale, la mancata risposta entro tale termine equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza”. La procedura deve essere snella, si deve concludere entro quaranta giorni.
Quindi, l’articolo 3 tratta dei provvedimenti della Segreteria per l’Economia. Se si vogliono impugnare, si deve presentare istanza di revoca entro 15 giorni dalla notifica. L’Ente può comunque contro-ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Il motu proprio sui dettagli tecnici
L’altro motu proprio, più lungo, consiste di 90 articoli nella prima parte e ha una seconda parte sulla
“tutela giursidzionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano”, che consta di altri sette articoli.
Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana
Ricevi ogni giorno le notizie sulla Chiesa nel mondo via email.
Nell'ambito di questo servizio gratuito, potrete ricevere occasionalmente delle nostre offerte da parte di EWTN News ed EWTN. Non commercializzeremo ne affitteremo le vostre informazioni a terzi e potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Il motu proprio è in italiano, e sostanzialmente rappresenta delle modifiche tecniche alla legge.
Cosa salta agli occhi, molto velocemente? Si legge all’articolo 2 che “la presente normativa, conformemente ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, dell’ordinamento canonico della Santa Sede e dell’ordinamento vaticano dello Stato della Città del Vaticano e della Lettera Enciclica Laudato si’ persegue i seguenti fini: a) l’impiego sostenibile dei fondi interni; b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione; c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti; d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione”.
Viene meglio specificato chi sono gli enti, ovvero “le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”. Viene anche specificato in maniera più stringente cosa siano i beni e servizi, quando si parla di accordo quadro.
Interessante che committente e acquirente sono l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (che ha preso tutte le funzioni amministrative, anche quelle della Segreteria di Stato), il Governatorato, che resta ancora autonomo, o l’ente decentralizzato.
Specificati anche gli organismi di vigilanza e controllo, che sono il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, il Cardinale Presidente del Governatorato, quale Superiore autorità posta a garanzia del rispetto delle procedure stabilite dalla presente normativa per conto del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato, nonché l’Ufficio del Revisore Generale, l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria secondo le proprie competenze e la Commissione di Materie Riservate.
Vengono inclusi, nella legge degli appalti, anche gli acquisti da parte delle rappresentanze pontificie, che mancava nel testo precedente.