Lo stesso giorno - il 2 ottobre 2023 - in cui è stato reso pubblico il testo dei dubia riformulato dei cinque cardinali, è stata resa pubblica anche l'unica risposta diretta ai dubia su Amoris Laetitia. Nel settembre 2023, il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede Victor Manuel Fernandez ha risposto - a nome del Papa - a una serie di domande poste nel luglio precedente dal cardinale Dominik Duka, arcivescovo emerito di Praga, sull'amministrazione dell'Eucaristia ai divorziati risposati. Il testo delle risposte è stato pubblicato sul sito web del Dicastero per la Dottrina della Fede.
Dubia su Traditionis Custodes
Dopo che la pubblicazione del Motu Proprio Traditionis Custodes di Papa Francesco ha smantellato il precedente Motu Proprio di Benedetto XVI sulla liberalizzazione della celebrazione della Messa con il Messale Romano del 1962, sono stati posti undici dubia all'allora Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti su come interpretare il nuovo documento.
Il 18 dicembre 2021, la Congregazione ha pubblicato i "responsa ad dubia" su alcune disposizioni di Traditionis Custodes, rispondendo a precise domande su come il motu proprio dovesse essere attuato e chiarendo ulteriormente le restrizioni alla Messa tradizionale in latino.
Secondo Traditionis Custodes, la Messa in latino poteva essere celebrata solo in chiese, oratori o cappelle non parrocchiali. Ma quando è stato presentato un dubium che chiedeva se, nel caso in cui nessuno di questi fosse disponibile, la Congregazione ha risposto in modo affermativo, permettendo la Messa nelle chiese parrocchiali a una serie di condizioni rigorose che stabiliscono che "tale celebrazione non deve essere inclusa nell'orario delle Messe parrocchiali, poiché è frequentata solo dai fedeli che sono membri di tale gruppo" e "non deve essere tenuta contemporaneamente alle attività pastorali della comunità parrocchiale".
Risposte negative sono state date al dubium riguardante la possibilità di celebrare i Sacramenti con il Rituale Romanum e il Pontificale Romanum prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II e al caso di un sacerdote autorizzato a usare il Missale Romanum del 1962 che celebra due Messe nello stesso giorno. Tale binazione, ha affermato la Congregazione, è impossibile da concedere perché non si verifica il caso di "giusta causa" o "necessità pastorale" richiesto dal Codice di Diritto Canonico.
Dubia sulla benedizione delle unioni omosessuali
Il 15 marzo 2021 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un responsum ad un dubium sulla benedizione delle unioni omosessuali.
La risposta è stata negativa: La Chiesa non ha il potere di impartire la benedizione alle unioni omosessuali.
Nella nota esplicativa, firmata dall'allora prefetto cardinale Ladaria Ferrer e dall'allora segretario arcivescovo Morandi, si chiariva inoltre che "per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una benedizione su determinate relazioni umane è necessario - oltre alla retta intenzione di coloro che vi partecipano - che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a ricevere ed esprimere la grazia, secondo i disegni di Dio iscritti nella creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore".
La risposta continua: "Pertanto, solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni sono compatibili con l'essenza della benedizione impartita dalla Chiesa. Per questo motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o anche a unioni stabili, che comportino pratiche sessuali al di fuori del matrimonio (cioè al di fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come nel caso delle unioni omosessuali. Inoltre, poiché le benedizioni sulle persone sono legate ai sacramenti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in qualche modo un'imitazione o un riferimento analogico alla benedizione nuziale, invocata sull'uomo e sulla donna uniti nel sacramento del matrimonio, poiché "non esiste alcun fondamento per assimilare o stabilire analogie, anche remote, tra le unioni omosessuali e il piano di Dio per il matrimonio e la famiglia".
Dubia su Amoris Laetitia
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In merito all'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia del 2016, il cardinale italiano Carlo Caffarra, il cardinale americano Raymond Burke e i cardinali tedeschi Walter Brandmüller e Joachim Meisner hanno presentato al Papa cinque dubia, in particolare riguardo alla riammissione dei divorziati risposati civilmente all'Eucaristia e alla validità dell'insegnamento proposto da Giovanni Paolo II nell'enciclica Veritatis Splendor.
I cardinali non hanno mai ricevuto una risposta diretta a questi dubia, ma solo un pronunciamento indiretto attraverso una pubblicazione curata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, allora presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
In questo libro del 2017 intitolato "Il capitolo ottavo dell'Esortazione post sinodale Amoris laetitia. Accompagnare, discernere e integrare le difficoltà", il cardinale Coccopalmerio - che ha partecipato al Sinodo sulla famiglia come capo del dicastero della Curia romana - ha sostenuto che la dottrina cattolica è stata rispettata in Amoris Laetitia.
Dubia durante il pontificato di Benedetto XVI
Nel 2012, durante il pontificato di Benedetto XVI, è stato proposto un dubium sulla possibilità per i sacerdoti di unirsi ai diaconi per rinnovare i voti sacerdotali durante la Messa crismale. A tale dubium, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha risposto negativamente, spiegando che "il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando parla di diaconi, li distingue dai presbiteri e ne specifica la natura. Nella Messa crismale, quindi, solo i sacerdoti sono chiamati a rinnovare le loro promesse sacerdotali, poiché partecipano insieme al vescovo allo stesso sacerdozio e ministero di Cristo".
Quattro anni prima, nel 2008 e quindi ancora durante il pontificato di Benedetto XVI, la Congregazione per la Dottrina della Fede era intervenuta su un dubium riguardante la celebrazione del Battesimo. Le domande erano due. La prima recitava: "Se il battesimo conferito con le formule "Ti battezzo nel nome del Creatore, del Redentore e del Santificatore" e "Ti battezzo nel nome del Creatore, del Liberatore e del Sostenitore" è valido?"; la seconda chiedeva: "Le persone che sono state battezzate con queste formule devono essere battezzate in forma assoluta?". Le risposte sono state negativa per il primo caso e affermativa per il secondo.