Città del Vaticano , lunedì, 3. luglio, 2023 16:00 (ACI Stampa).
La Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium voluta da Papa Francesco per riformare la Curia ed in vigore da ormai un anno non contempla più l’ufficio della Camera Apostolica che “svolge soprattutto le funzioni che sono ad essa assegnate dalla speciale legge relativa alla Sede apostolica vacante”.
Per capire se si tratti di una abolizione in toto o del trasferimento delle sue funzioni ad altri uffici, Acistampa ha parlato con il canonista Rosario Vitale, MSC, fondatore del periodico on line Vox Canonica, dedicato allo studio delle scienze canonistiche.
Nella C.A. Praedicate Evangelium è scomparsa la Camera Apostolica, normata invece nella Pastor Bonus di Giovanni Paolo II. Il Papa la ha di fatto abrogata?
Si, se leggiamo attentamente la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, ci rendiamo conto che l’ufficio della Camera Apostolica, che era contemplato all’art. 171 dell’ormai superata Costituzione Apostolica Pastor Bonus di Giovanni Paolo II, non compare. È lecito quindi pensare che sia stata abolita, tuttavia non è proprio così, è più corretto dire che le sue funzioni siano state assunte dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa (art. 12 § 3) che diventa a tutti gli effetti un Ufficio stabile della Curia Romana, il quale si farà assistere nelle sue funzioni dalla Congregazione particolare, ma vediamo nel dettaglio.
L’art. 235 § 3 della Cost. Apost. Praedicate Evangelium dice: “Nell’adempimento degli uffici assegnati, il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa è aiutato, sotto la sua autorità e responsabilità, da tre Cardinali Assistenti, di cui uno è il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’economia e gli altri due sono individuati secondo la modalità prevista dalla normativa circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice”. Il documento a cui si riferisce l’art. 235 § 3 appena citato, è la Cost. Apost. Universi Dominici Gregis, la quale al n. 7 del capitolo II dice: “La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L’ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l’elezione”.