Qualcuno ha letto questo testo come una puntualizzazione rispetto a certe indicazioni che venivano dal Pontificio Consiglio dei testi legislativi, che avrebbe indicato a chi si domandava, soprattutto in Italia, quale destino avrebbero avuto i tribunali regionali, che in effetti non sarebbe cambiato molto, dato che era in vigore una legge particolare emanata per l’Italia da Pio XI.
Ed ecco la puntualizzazione del Decano che chiarisce l’intenzione del Papa.
Non c’è quindi da stupirsi che il 7 dicembre, il giorno prima cioè della entrata in vigore della nuova normativa, il Papa abbia deciso di consegnare proprio al Decano un “rescritto”, cioè una risposta scritta ad una domanda, in cui la cosa veniva chiarita.
Ma nel testo del Papa si aggiungono anche altri dettagli “per attuare- si legge- la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l’altro, l’esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma.”
Il testo spiega che, seguendo le parole della relazione del Sinodo appena concluso, “le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la prossimità della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall’opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell’auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell’istituto familiare.”
La Rota rimane punto di riferimento per la “tutela dell’unità della giurisprudenza” secondo la Costitutzione di Giovanni Paolo II sulla Curia Romana, la Pastor Bonus, per il “sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali”. ,
Il testo precisa che è cancellato il Motu Proprio Qua cura, di Pio XI, sui tribunali regionali in Italia, che all’indomani della pubblicazione dei nuovi testi avevano suscitato un vivo dibattito. E non è tutto.
Se una causa di nullità arriva al terzo grado di giudizio non può essere riproposta “dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione.” Per la legge del Codice vigente basterebbero motivi nuovi e gravi per ottenere il beneficio della nova audientia.
Di particolare rilievo, anche se è percepibile solo dai tecnici, è la facoltà data al Tribunale apostolico, unico in tutto il mondo, di dichiarare la nullità del matrimonio sulla base di un dubbio generico, vale a dire senza l’indicazione precisa del motivo di nullità presentato.
Il Decano poi “ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale”.
Una indicazione anche per l’ Oriente dove i tribunali territoriali avranno “la competenza sulle cause iurium connesse con le cause matrimoniali sottoposte al giudizio della Rota Romana in grado d’appello”, vale a dire che la Rota si occuperà della sola questione della nullità del matrimonio e rimetterà ai tribunali patriarcali le questioni economiche tra i coniugi e le questioni che riguardano l’ affidamento dei minori.
Infine un importante novità. La Rota Romana deve offrire a tutti il patrocinio ex officio. In poche parole non saranno gli ex sposi a pagare l’avvocato per la causa, ma si presume che lo farà la Rota stessa, forse attingendo ad un fondo in cui confluirebbero le offerte che sono richieste come “obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un’oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri”.
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