Città del Vaticano , lunedì, 3. aprile, 2023 13:00 (ACI Stampa).
Trenta giorni, e non più dieci, per ricorrere alle dimissioni di un professo nella Codice di Diritto Canonico di rito e latino, e trenta giorni, e non più quindici, per fare ricorso secondo il Codice Canonico delle Chiese Orientali. Con un motu proprio, Papa Francesco estende i termini per il ricorso dei religiosi ai provvedimenti che li dimettono dalla loro congregazione, ferma restando la loro sospensione nel tempo del decreto.
Nel mou prorio, pubblicato oggi, Papa Francesco sottolinea che il principio dell’ “Expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur” (è opportuno che i diritti delle persone siano adeguatamente definiti e garantiti) resta la linea guida del Diritto Canonico, e che questo “diventa rilevante soprattutto nelle vicende più delicate del vivere ecclesiale, quali sono le procedure concernenti lo status giuridico delle persone”.
Per questo, il Papa sottolinea che i tempi cronologici previsti finora dai ricorsi ai decreti di dimissione del Codice di Diritto Canonico e del Codice Canonico delle Chiese Orientali “non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona”.
Inoltre, aggiunge, “una modalità meno restrittiva dei termini di
trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate”.