Città del Vaticano , sabato, 25. marzo, 2023 12:03 (ACI Stampa).
Papa Francesco stamane ha pubblicato l’aggiornamento del Motu Proprio Vos estis lux mundi, dedicato alla prevenzione, al contrasto e alla repressione degli abusi sessuali sui minori. Il testo era stato diffuso il 7 maggio 2019 ad experimentum per un triennio. Ora il Papa ha deciso l’aggiornamento di alcune norme e la conseguente loro pubblicazione.
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione (art.1) viene precisato che rientrano nella casistica “l’immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione; il reclutamento o l’induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate”.
Viene altresì precisato che per «materiale di pornografia minorile» si intende “qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro”.
L’Art. 2 – relativo alla ricezione dei dati – viene rivisto al primo paragrafo: “tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono essere fornite di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la recezione delle segnalazioni. A tali organismi o uffici ecclesiastici vanno presentate le segnalazioni”; e al terzo: “salvo quanto stabilito dall’articolo 3 § 3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata. Salvo diversa intesa tra i due Ordinari, è compito dell’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti procedere a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico”.
Modificato anche l’art. 3 sulle segnalazioni ai paragrafi 1 e 3: “salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo”. “Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio”.