Advertisement

Vos estis lux mundi: Papa Francesco aggiorna le norme contro gli abusi

La Basilica Vaticana - CNA | La Basilica Vaticana - CNA | La Basilica Vaticana - CNA La Basilica Vaticana - CNA | La Basilica Vaticana - CNA | La Basilica Vaticana - CNA

Papa Francesco stamane ha pubblicato l’aggiornamento del Motu Proprio Vos estis lux mundi, dedicato alla prevenzione, al contrasto e alla repressione degli abusi sessuali sui minori. Il testo era stato diffuso il 7 maggio 2019 ad experimentum per un triennio. Ora il Papa ha deciso l’aggiornamento di alcune norme e la conseguente loro pubblicazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione (art.1) viene precisato che rientrano nella casistica “l’immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione; il reclutamento o l’induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate”.

Viene altresì precisato che per «materiale di pornografia minorile» si intende “qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi di libidine o di lucro”.

L’Art. 2 – relativo alla ricezione dei dati – viene rivisto al primo paragrafo: “tenendo conto delle indicazioni eventualmente adottate dalle rispettive Conferenze Episcopali, dai Sinodi dei Vescovi delle Chiese Patriarcali e delle Chiese Arcivescovili Maggiori, o dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, le Diocesi o le Eparchie, singolarmente o insieme, devono essere fornite di organismi o uffici facilmente accessibili al pubblico per la recezione delle segnalazioni. A tali organismi o uffici ecclesiastici vanno presentate le segnalazioni”; e al terzo: “salvo quanto stabilito dall’articolo 3 § 3, l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata. Salvo diversa intesa tra i due Ordinari, è compito dell’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti procedere a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico”.

Modificato anche l’art. 3 sulle segnalazioni ai paragrafi 1 e 3: “salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo”.  “Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all’articolo 6, essa è indirizzata all’Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio”.

Advertisement

Per la tutela di chi presenta la segnalazione si precisa che:  “chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa, fermo restando quanto disposto dall’art. 5 § 2”. Tale paragrafo – modificato - recita: “devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali. Alle persone segnalate si applica la presunzione di cui all’art. 13 § 7, fermo restando quanto previsto dall’art. 20”.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione “le norme procedurali riguardano i delitti e le condotte di cui all’articolo 1, poste in essere da Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano Pontefice; chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Chiesa particolare o di un’entità ad essa assimilata, latina od orientale, ivi inclusi gli Ordinariati personali, per i fatti commessi durante munere; chierici che sono o che sono stati preposti alla guida pastorale di una Prelatura personale, per i fatti commessi durante munere; chierici che sono o sono stati alla guida di un’associazione pubblica clericale con facoltà di incardinare, per i fatti commessi durante munere; coloro che sono o sono stati Moderatori supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di Monasteri sui iuris, per i fatti commessi durante munere; fedeli laici che sono o sono stati Moderatori di associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica, per i fatti commessi durante munere”.

Oltre al Dicastero per la Dottrina della Fede vengono coinvolti il Dicastero per le Chiese Orientali;  il Dicastero per i Vescovi; il Dicastero per l’Evangelizzazione; il Dicastero per il Clero;  il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica; il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

L’art. 9 viene così modificato: “qualora la segnalazione riguardi il Metropolita, o la Sede Metropolitana sia vacante, essa è inoltrata alla Santa Sede, nonché al Vescovo suffraganeo più anziano per promozione al quale, in questo caso, si applicano le disposizioni seguenti relative al Metropolita. Ugualmente alla Santa Sede è inoltrata la segnalazione riguardante coloro che sono alla guida pastorale di circoscrizioni ecclesiastiche immediatamente soggette alla stessa Santa Sede”.

Viene poi inserito un nuovo articolo, il n. 10, riguardante la procedura applicabile nei confronti dei Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica:  “nel caso la segnalazione riguardi coloro che sono o sono stati Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica di diritto pontificio, nonché di monasteri sui iuris presenti in Urbe e nelle Diocesi suburbicarie, essa è inoltrata al Dicastero competente”.

Tra i doveri del Metropolita il Papa aggiunge che “qualora il Metropolita ritenga la segnalazione manifestamente infondata, tramite il Rappresentante Pontificio, ne informa il competente Dicastero e salvo diversa disposizione di quest’ultimo, ne dispone l’archiviazione”.

More in Vaticano

Nelle indagini il Metropolita ”qualora si renda necessario sentire un minore o un adulto vulnerabile, adotta modalità adeguate, che tengano conto della loro condizione e delle leggi dello Stato”. Si precisa poi che “è tenuto a rivolgersi al Dicastero competente chiunque ritenga esserci nel caso di conflitto d’interesse. Alla persona indagata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua buona fama. Periodicamente, secondo le indicazioni ricevute (nella versione precedente ogni 30 giorni ndr) il Metropolita trasmette al Dicastero competente un’informativa sullo stato delle indagini”.

La durata della indagine deve essere “breve”: nella stesura erano previsti 90 giorni. “In presenza di giusti motivi e dopo aver trasmesso un’informativa sullo stato delle indagini (cosa non prevista nelle versione del 2019) il Metropolita può chiedere la proroga del termine al Dicastero competente”.

Viene inoltre modificato l’articolo relativo alle misure cautelari: “qualora i fatti o le circostanze lo richiedano, il Metropolita propone al Dicastero competente l’adozione di provvedimenti o di misure cautelari appropriate nei confronti dell’indagato. Il Dicastero adotta i provvedimenti, sentito il Rappresentante pontificio”.

La trasmissione degli atti poi “viene conservata presso l’Archivio del Rappresentante Pontificio competente”.

Le nuove norme saranno operative dal 30 aprile prossimo.