Città del Vaticano , lunedì, 7. dicembre, 2015 13:02 (ACI Stampa).
Si è svolta questa mattina in Vaticano la nuova udienza del processo per la diffusione di documenti riservati. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, la Sala Stampa Vaticana stamane ha diffuso una nota del Direttore, Padre Federico Lombardi SJ, che pubblichiamo integralmente.
Nelle settimane scorse, da quando è stato avviato il processo per la diffusione di documenti riservati comunemente indicato come “Vatileaks 2”, si sono scritte e dette molte osservazioni e valutazioni sul sistema giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e in particolare sul Tribunale presso cui tale processo è incardinato e le procedure da esso seguite. Poiché molte di tali osservazioni sono inappropriate - o a volte del tutto ingiustificate – è giusto offrire alcune considerazioni per maturare una visione più chiara e una valutazione più corretta di questo aspetto fondamentale della vicenda.
Anzitutto, anche se dovrebbe essere ovviamente evidente, bisogna ricordare che nello Stato della Città del Vaticano vige un sistema giudiziario proprio, del tutto autonomo e separato da quello italiano, dotato dei propri organi giudiziari per i diversi gradi di giudizio e della necessaria legislazione in materia penale e di procedura penale.
In esso esistono tutte le garanzie processuali caratteristiche dei più evoluti ordinamenti contemporanei. Infatti sono previsti e pienamente attuati tutti i principi fondamentali, quali la precostituzione per legge del giudice naturale, la presunzione d’innocenza, la necessità di una difesa tecnica (tramite avvocati di fiducia o d’ufficio), la libertà del collegio giudicante di formarsi una convinzione sulla base delle prove, in un dibattimento pubblico e nel contraddittorio tra accusa e difesa, sino alla emanazione di una sentenza che deve essere motivata e che può essere impugnata sia con l’appello sia poi con il ricorso per cassazione. Più di recente, infine, è stato anche espressamente introdotto nell’ordinamento vaticano il diritto al giusto processo ed entro un termine ragionevole (art. 35 Legge N. IX, dell’11 luglio 2013).
Le persone incaricate della funzione giurisdizionale, sia inquirente che giudicante, vengono poi selezionate tramite cooptazione, non potendo essere reclutate mediante un concorso pubblico tra i cittadini dello Stato, come normalmente avviene presso gli altri Stati. Esse vengono così selezionate tra professionisti di altissimo livello, già di consolidata esperienza e di fama riconosciuta (come il curriculum di ciascuno di essi, facilmente reperibile su internet, attesta). Sono infatti tutti professori universitari in Università italiane.