Città del Vaticano , venerdì, 30. aprile, 2021 13:00 (ACI Stampa).
Con due modifiche all’Ordinamento Giudiziario dello Stato di Città del Vaticano pubblicato appena un anno fa, Papa Francesco toglie l’esclusività di giudicare i Cardinali alla Corte di Cassazione vaticana. Anche il Tribunale vaticano può, adesso, giudicare un cardinale accusato, anche se serve sempre l’assenso del Papa. Una novità che mostra anche una ulteriore centralizzazione della giustizia vaticana nelle mani del Tribunale.
Sono due tratti di penna alla legge CCCLI del 16 marzo 2020 a provocare le modifiche. La prima è l’abrogazione totale dell’articolo 24, in cui si legge: “La corte di cassazione è la sola competente a giudicare, previo assenso del Sommo Pontefice, gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi nelle cause penali, fuori dei casi previsti dal canone 1405, § 1 del Codex Iuris Canonici”.
Per spiegare, il canone 1405 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice a iure, con la conseguenza giuridica dell’incompetenza assoluta di qualsiasi altro giudice. Dunque, secondo il canone, capi di Stato, Cardinali, Legati della Sede Apostolica sono obbligati per legge a rivolgersi al Papa nelle cause previste da un altro canone, il 1401.
Il canone 1401 sottolinea a sua volta che la Chiesa giudica cause aventi ad oggetto beni spirituali, come ad esempio la validità di un battesimo, di un matrimonio o di un’ordinazione sacra, e quelli annessi alle cose spirituali, ovvero quelle che hanno carattere accessorio rispetto a queste ultime, come legati pii, alienazioni e altro. La Chiesa giudica anche la violazione delle leggi ecclesiastiche e di tutto ciò in cui ricorre la ratio peccati, da interpretarsi non in senso morale, ma giuridico. È evidente che non si parla di cause civili.
Oltre alla cancellazione, una aggiunta: Papa Francesco aggiunge un paragrafo all’articolo 6 della Legge CCCLI. L’articolo, dedicato alla composizione del tribunale prima recitava: “1. Il tribunale è composto dal presidente e da altri quattro magistrati ordinari. 2. Almeno uno dei magistrati ordinari del tribunale svolge le sue funzioni in regime di tempo pieno, senza avere rapporti di lavoro subordinato né svolgere attività libero-professionali con carattere continuativo. 3. Il tribunale giudica in collegio di tre magistrati, designati dal presidente del tribunale tenendo conto delle loro competenze professionali e della natura del procedimento”. Ora vi si aggiunge un paragrafo, il 4, in cui si legge: : “4. Nelle cause che riguardino gli Eminentissimi Cardinali e gli Eccellentissimi Vescovi, fuori dei casi previsti dal can. 1405 § 1, il tribunale giudica previo assenso del Sommo Pontefice.”.