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Finanze Vaticane, Papa Francesco promulga una legge sugli appalti

Richiesta dalle convenzioni internazionali, la legge va a regolamentare l’assegnazione degli appalti nello Stato di Città del Vaticano e la Santa Sede. Con i dovuti “distinguo” da fare

San Pietro | Una veduta della Basilica di San Pietro | Bohumil Petrik / CNA San Pietro | Una veduta della Basilica di San Pietro | Bohumil Petrik / CNA

Albo elettronico di fornitori. Gare di appalto in trasparenza, con aste al ribasso. Rendicontazione delle spese. La normativa vaticana sugli appalti va a definire modalità e procedure per assegnare i contratti pubblici nella Santa Sede e Stato di Città del Vaticano. Era una legge che mancava, e che è cruciale in Vaticano, dove vige un regime di economia pubblica, senza settore privato. Ma è anche una legge che deve tenere in considerazione delle peculiarità della Santa Sede, e vengono da qui le deroghe alla centralizzazione che riguardano Segreteria di Stato e Governatorato dello Stato di Città del Vaticano. Un necessario bilanciamento per far fronte agli obblighi internazionali, mantenendo la particolarità dello Stato.

Sono tre i testi cui fare riferimento: il motu proprio di Papa Francesco su “Trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano”; il testo che specifica, anche tecnicamente, le norme; e il testo sulla giurisdizione.

Il principio del padre diligente e gli obblighi internazionali

Il principio della legge, spiega Papa Francesco, è quello del “Padre diligente”, ed è un principio che Papa Francesco chiede sia applicato “nella gestione dei beni pubblici, ove è ancora più sentita e urgente l’esigenza dell’amministrazione fedele e onesta”. Ma la nuova normativa vaticana sull’assegnazione dei contratti pubblici risponde soprattutto agli obblighi internazionali assunti dalla Santa Sede, cercando allo stesso modo di mantenere le peculiarità della piccola Città Stato.

Gli obblighi internazionali sono quelli derivati dalla Convenzione di Merida, ratificata dalla Santa Sede nel 2016, che è lo strumento multilaterale delle Nazioni Unite per la lotta alla corruzione. Era in virtù di questa convenzione che c’era stata, nel 2019, la riforma dell’ufficio del Revisore Generale, cui veniva attribuito anche il compito di vigilare su eventuali “irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode”. La legge sulla trasparenza degli appalti – richiesta dall’articolo 9 della stessa convenzione di Merida – fornisce una cornice legale e procedure certe.

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Nel Motu Proprio, Papa Francesco chiede di riferirsi proprio al patrimonio normativo internazionale, ma sottolinea che è necessario tenere “ben presenti i principi fondamentali e le finalità proprie dell’ordinamento canonico e la peculiarità di quello dello Stato di Città del Vaticano”. E per questo – conclude Papa Francesco - “pur nella sua unitarietà e omogeneità, questa disciplina contempla quelle necessarie differenze tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano ben note al diritto e universalmente considerate dalla prassi giuridica, anche internazionale, nonché le specifiche finalità proprie di ogni Ente che, in ragione dell’unico servizio ecclesiale, è chiamato a darvi applicazione”.

La legge e le sue deroghe

Il banco di prova della legge sarà la sua applicazione. Vale la pena notare, però, che sia Segreteria di Stato che Governatorato non rientrano totalmente nella centralizzazione delle gare di appalto. Mentre colpisce l'assenza di qualunque menzione alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, che da sempre ha avuto autonomia di bilancio e di investimenti. Si può presumere che anche Propaganda Fide sarà centralizzata con la prossima riforma della Curia, in cui sarà comunque considerata primo dicastero

L’articolo 4 nota che la normativa si applica ai tutti i contratti pubblici, ma non a quelli di lavoro subordinato, che restano regolamentati dal Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per i Dipendenti dello Stato di Città del Vaticano e dalle altre norme di settore. Altre esclusioni riguardano “convenzioni ed atti con i quali un ente acquisisce un bene o un servizio da un altro ente”, ma – soprattutto, - i “contratti stipulati direttamente dalla Segreteria di Stato e dal Governatorato, per quanto di competenza”.

Contratti, in questo caso, che “siano necessari per adempiere agli obblighi internazionali”, siano “in tutto o in parte finanziati da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale e le Parti contraenti si siano accordate sulle procedure di aggiudicazione applicabili”, riguardino materie coperte dal vincolo di segretezza”.

Sono escluse dalla normativa dei contratti anche “delle operazioni relative alle attività di impresa in concorrenza sul mercato svolte direttamente dal Governatorato o dagli Enti, ivi incluse le attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, se svolta come attività di impresa”.

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Per quanto riguarda il governatorato, una ulteriore deroga si trova all’articolo 83, che sottolinea come “in considerazione del particolare status giuridico dello Stato della Città del Vaticano, il Governatorato opera sulla base di un proprio regolamento di attuazione conforme alla presente normativa da emanarsi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore”.

Infine, sono esclusi dalla centralizzazione “gli Organismi di vigilanza e di controllo, nei soli limiti in cui ciò sia strettamente necessario a garantire la separazione, l’autonomia e l’indipendenza tra detti Organismi e gli Enti controllati e vigilati”, nonché “gli Organismi di vigilanza e di controllo dei Dicasteri, degli altri organismi o uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede presentano al Consiglio per l’Economia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente normativa, disposizioni proprie sugli appalti conformi ai principi di cui alla presente normativa”.

Poi ci sono varie deroghe per gli enti che non intendono procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o il governatorato, che devono ovviamente spiegare le ragioni della loro scelta.

L'albo informatico della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano

Tra le novità, c’è la costituzione dell’Albo informatico della Santa Sede e dello Stato di Città del Vaticano. Sarà su piattaforma unica, i “fornitori” vi si possono iscrivere per tre anni, avrà ampia visibilità e vi saranno pubblicate tutte le documentazioni delle gare di appalto, in nome della trasparenza e pena l’invalidità.

La legge prevede anche l’esclusione dall’Albo o dalla partecipazione delle gare operatori economici che siano in quel momento sottoposti a indagini, a misure di prevenzione o condanne in primo grado per “partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici”, per “riciclaggio di proventi di attività criminose” e “sfruttamento del lavoro minorile”.

Tra le cause di esclusione, anche il non aver ottemperato “agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali secondo le normative del Paese in cui si è stabilito”, come pure risiedere o essersi stabilito in Stati “aventi regimi fiscali privilegiati”.

La piattaforma è divisa in tre comparti: quello sugli operatori economici della Santa Sede, gestita dall’APSA; quello sugli operatori economici degli organismi di vigilanza e di controllo, gestito dal Consiglio per l’Economia; e quello degli operatori economici del governatorato, gestito dal Governatorato.

Per evitare gli sprechi, sarà redatto e aggiornato ogni sei mesi un elenco di prezzi di beni e di servizi, e gli enti sono tutti tenuti a presentare un piano di acquisti entro il 31 ottobre di ogni anno. APSA e Governatorato, entro il 30 novembre, stileranno un “Piano generale degli acquisti”, dopo aver valutato tutte le richieste singolari e averle armonizzate in un piano unico, ed entro il 10 gennaio APSA e Governatorato pubblicano nell’Albo Informatico il calendario degli acquisti.

Anche qui, ci sono delle eccezioni: si può selezionare un fornitore attraverso la selezione dall’Albo Informatico, ma anche con una selezione pubblica che include soggetti non iscritti all’Albo. Ci può essere un affidamento diretto dell’incarico per un importo inferiore ai 40 mila euro, o quando c’è un solo fornitore che può fornire un certo servizio; c’è anche una procedura per acquisti che non erano inizialmente previsti nei piani singolari.

La competenza giuridica

C’è poi da considerare la competenza giuridica. Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunale Vaticano, ha spiegato che “naturalmente anche la nuova legge deve rispecchiare i principi propri dell’ordinamento vaticano e quindi l’articolo 81 prevede che tutti i contratti siano disciplinati dal Diritto canonico con un rinvio, per quanto non regolato espressamente, alle leggi dello Stato vaticano”.

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Al Tribunale dello Stato di Città del Vaticano è stata attribuita la competenza giudiziaria per regolare i conflitti tra le parti. A questo – spiega Papa Francesco nel motu proprio – “è attribuita la competenza a conoscere le eventuali controversie anche qualora esse riguardino Enti della Curia Romana, salva la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in caso di conflitto di attribuzione”.

Per quanto riguarda la procedura, Pignatone sottolinea che è “stato inoltre introdotto un nuovo procedimento, diverso da quello previsto dal Codice civile vigente, che possa soddisfare le esigenze specifiche poste da una materia così particolare ed importante”, mentre è “prevista la possibilità di un provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati, ma sono dettati tempi assai brevi per evitare il pericolo di ritardi o addirittura di un blocco nell’esecuzione del contratto”.

L'importanza delle peculiarità della Santa Sede

La legge così configurata sembra essere il risultato di un ampio dibattito interno, che ha coinvolto vertici dello Stato di Città del Vaticano e del Tribunale, consiglieri dello Stato, ma anche giuristi e dicasteri della Curia collegati, in particolare la Segreteria di Stato e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Da una parte, c’era la necessità di mantenere le caratteristiche peculiari dello Stato vaticano, uno Stato che esiste per dare un “corpo” alla Santa Sede. Dall’altra, c’era il rischio che, nell’adeguare le normative, si procedesse ad una eccessiva “aziendalizzazione” dello Stato di Città del Vaticano.