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E' legittima la sospensione della Messa in forma pubblica? Risponde una ecclesiasticista

La professoressa Maria D'Arienzo della Federico II di Napoli parla della dispensa dal precetto

Messa con fedeli distanziati |  | www.centrostudilivatino.it Messa con fedeli distanziati | | www.centrostudilivatino.it

Da ecclesiasticista non posso esimermi dall’intervenire sul tema della sospensione delle Sante Messe in forma pubblica. E’ un tema delicato, che comprensibilmente appassiona i cultori di tutte le discipline giuridiche.

Sul punto è evidente, almeno per noi ecclesiasticisti, che l’incisività delle misure governative - e in particolare l’unilaterale sospensione di tutte le cerimonie religiose, comprese quelle funebri -  costituisca una rilevante, per quanto astrattamente giustificabile, lesione dell’autonomia confessionale della Chiesa cattolica, come peraltro espressamente garantita dalle norme pattizie.

In ogni caso, ogni possibile conflitto in merito è stato risolto dalla valorizzazione del principio di leale e reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica, e dal rispetto di quell’impegno, formalmente assunto dalla Chiesa cattolica in sede pattizia, di collaborare con lo Stato per il bene del Paese e, nel caso di specie, per la tutela della salute pubblica. Da qui l’integrale accoglimento, da parte della Chiesa cattolica italiana e delle altre principali confessioni religiose, delle misure stabilite in via governativa.

Mi siano consentite ulteriori considerazioni in merito al potere dell’autorità ecclesiastica di precludere ai fedeli la partecipazione alla Santa Messa.

In un recente articolo, un cultore di diritto pubblico scrive su Acistampa che “dovrebbe ritenersi preclusa la possibilità di escludere radicalmente la libertà del fedele di assistere realmente alla Santa Messa (evento d’ordine soprannaturale), neppure a fronte di una situazione d’emergenza sul piano naturale”, e ciò sulla base del Terzo comandamento “quale ordine di diritto divino e di diritto naturale”, sicché non sembrerebbe giustificabile il divieto imposto dalla Chiesa ai propri fedeli in ordine alla partecipazione ai riti religiosi.

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A ben vedere, il Codex vigente, al can. 1245, espressamente consente all’autorità ecclesiastica competente (ossia al Vescovo e, secondo le sue disposizioni, al parroco) di dispensare i fedeli in casi particolari dall’obbligo di partecipare fisicamente – la presenza fisica è necessaria - alla Santa Messa, eventualmente disponendo -  a riprova della consapevolezza della gravità di una simile misura - la possibile commutazione del precetto in altre opere pie, sulla base di quanto stabilito dal can. 1245 c.i.c.

La possibilità di dispensa da un diritto universale e particolare, su richiesta dei fedeli, difatti rientra nella capacità riconosciuta al Vescovo “ogniqualvolta giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale” (can. 87 § 1), e per una “causa giusta e ragionevole” (can. 90 § 1). Una tale dispensa non impedisce il rispetto generale della regola, ma limita il suo esercizio in casi particolari e per persone singole. Nella situazione specifica, i Vescovi, più che ricorrere alla possibilità di “dispensare”, hanno piuttosto applicato il can. 223 § 2 secondo il quale spetta alla stessa autorità “in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli”. Una decisione di opportunità che non lede la libertà del fedele ma, lungi dall’essere considerata una pena  - come pure è stato affermato - ne definisce la modalità di esercizio. Così come del resto si evince chiaramente dal Decreto del 13 marzo 2020 del Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma: “Tuttavia, ogni provvedimento cautelare ecclesiale deve tener conto non soltanto del bene comune della società civile, ma anche di quel bene unico e prezioso che è la fede, soprattutto quella dei più piccoli”.

Il carattere necessitato ed eccezionale delle “sofferte” misure di sospensione dei riti e delle pubbliche Sante Messe - a più riprese confermato nei numerosi interventi della Conferenza Episcopale Italiana diretti a sottolineare la temporaneità della situazione in atto - non finisce inoltre per postulare un’attenuazione della sacramentalità della Santa Messa, mai messa in discussione. Del resto, lo stesso Santo Padre, nell’Omelia della Messa in Santa Marta dello scorso 17 aprile, ammoniva sui rischi di una fede “virtuale”, auspicando un imminente ritorno alla “normalità”.

In realtà la tematica è stata oggetto in questo periodo di approfondita riflessione.

Basti solo pensare alla ricchezza degli interventi ed alla vivacità del dibattito scientifico condotto dagli studiosi con specifiche competenze di diritto ecclesiastico e canonico: il Gruppo di Ricerca Diresom (Diritto e Religione nelle Società Multiculturali), creato all’interno dell’Associazione dei docenti della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC) ha dato avvio ad un progetto di ricerca dal titolo Religion, Law and Covid-19 emergency), allo scopo di dare spazio alle riflessioni della dottrina ecclesiasticistica con la massima tempestività e diffusione. Tale iniziativa ha già portato alla pubblicazione di numerosi contributi sull’argomento, tutti agevolmente consultabili sul sito www.diresom.net. Molti di questi contributi sono incentrati specificamente sulle peculiari dinamiche assunte dai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia, come sollecitate dai necessari interventi governativi limitativi delle libertà fondamentali. Analogo impegno è stato profuso dall’Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose (www.olir.it) attraverso l’istituzione di un’apposita sezione dedicata al rapporto tra libertà religiosa ed emergenza sanitaria da Covid-19. Anche in questo spazio è possibile consultare numerosi interventi e commenti della dottrina ecclesiasticistica. Ulteriori interventi, infine, sono già stati pubblicati, o sono in corso di pubblicazione, sulle Riviste Scientifiche di Settore IUS/11 (Diritto e Religioni; Stato, Chiese e pluralismo confessionale; Il Diritto ecclesiastico; Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica; Ephemerides iuris canonici, Quaderni di Diritto ecclesiale; Ius Ecclesiae; Monitor Ecclesiasticus, Calumet, per citarne soltanto alcune).

Concludendo, mi preme ribadire, ancora una volta, che le riflessioni qui affrontate fanno trasparire, in tutta evidenza, l’importanza e la centralità dello studio, all’interno delle Università, del diritto ecclesiastico e canonico per la piena e corretta comprensione della realtà contemporanea e per una adeguata formazione del moderno operatore giuridico. 

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