In una intervista con Vatican News, l'arcivescovo Charles J. Scicluna, segretario aggiunto della Congregazione della Dottrina della Fede, spiega che gli impedimenti riguardavano soprattutto "la vittima non aveva l’opportunità di conoscere la sentenza che faceva seguito alla sua denuncia, perché c’era il segreto pontificio. Anche altre comunicazioni venivano ostacolate, perché il segreto pontificio è un segreto di altissimo livello nel sistema di confidenzialità nel Diritto canonico. Adesso viene facilitata anche la possibilità di salvaguardare la comunità e di dire l’esito di una sentenza".
Il segreto pontificio è regolato dal rescritto Secreta Continere del 1974.
Spiega Giuseppe Dalla Torre, già presidente del Tribunale Vaticano, che la caduta del segreto pontificio su questi casi va “modificare l’ordinamento giuridico canonico, ordinamento originario, quindi indipendente ed autonomo, allineandolo per quanto attiene alla questione degli abusi con i livelli di trasparenza e garanzia assicurati ormai dagli ordinamenti di più elevata civiltà giuridica”. In pratica, dice Dalla Torre, cadono le ragioni per sottoporre a segreto pontificio i delitti più gravi, perché si percepisce più importante la tutela dei minori.
E questo, continua il giurista vaticano, “ha effetti generali sull’intero arco della vicenda diretta al perseguimento, in sede canonica, di comportamenti disonesti: dalla fase prodromica della denuncia, alla fase delle indagini preliminari ed a quella istruttoria, alla fase propriamente dibattimentale, fino alla decisione” e “riguarda sia le procedure che si svolgono in sede locale, sia quelle che hanno luogo a Roma, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede”.
Le norme mantengono però il segreto d’ufficio, previsto dal canone 471 del codice di diritto canonico, che serve per “tutelare buona fama, immagine privata e sfera personale delle persone”, ma il provvedimento stabilisce comunque che “il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo alle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”
Da parte sua, il vescovo Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sottolinea che “il documento vuole dare certezza sul modo di comportarsi in queste situazioni che, in alcuni casi, particolarmente per i ministri sacri, possono sfiorare irrinunciabili doveri morali di segretezza”.
Il vescovo Arrieta spiega che l’istruzione è parte della serie di provvedimenti adottati dalla Santa Sede dopo il summit anti abusi. Si ricorderà che una ridefinizione del segreto di ufficio era stata chiesta, nella sua relazione durante il summit, dal Cardinale Reinhard Marx.
Ma il vescovo Arrieta sottolinea che in tutti questi provvedimenti va inclusa anche la Nota della Penitenzieria Apostolica sull’importanza del Foro Interno e l’inviolabilità del Sigillo Sacramentale.
È in questo contesto che va inquadrata la norma, perché anche la nota della Penitenzieria serviva a difendere un segreto della confessione sotto attacco in tutto il mondo. Ma, spiega il vescovo Arrieta, “l’Istruzione non ha collisione alcuna col dovere assoluto di osservare il sigillo sacramentale, che è un obbligo imposto al sacerdote in ragione della posizione che occupa nell’amministrazione del Sacramento
della confessione, e dal quale neanche il penitente stesso potrebbe liberare”.
E, aggiunge il numero 2 dei Testi Legislativi, l’Istruzione non va a toccare nemmeno “il dovere di stretta riserva acquisito eventualmente fuori della confessione, nell’ambito del foro intero detto ‘extra-sacramentale’,” e nemmeno “altri eventuali doveri morali di riservatezza.
Il secondo rescritto è stato consegnato da Papa Francesco al Cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, lo scorso 4 ottobre. Fa tre modifiche sostanziali alla Normae de Gravioribus Delictis.
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Cambia l’articolo 6, che prima stabiliva a 14 anni il limite massimo per considerare gli abusi o la detenzione di materiale pedopornografico come parte dei delitti riservati alla Congregazione. Si legge nel nuovo articolo 6 che sono delicta graviora “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pedopornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”.
Cambia anche l’articolo 13. Prima, solo un sacerdote poteva fungere da avvocato o procuratore. Ora. “funge da avvocato e procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal presidente del collegio”.
Infine, l’articolo 14. Il nuovo testo recita che “negli altri tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di un giudice, promotore di giustizia e notaio soltanto sacerdoti”. Scompare, dunque, la figura del Patrono.
articolo aggiornato alle 12.32 con le dichiarazioni dell'arcivescovo Scicluna