Città del Vaticano , 20 August, 2018 / 10:00 AM
Le università pontificie sono università istituite per l'"investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre e per istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline". Gli Atenei Pontifici sono attualmente 24 e si dividono in 5 gruppi: le università pontificie, gli atenei pontifici, i Pontifici Istituti e Pontificie Facoltà, e infine i Pontifici Istituti Incorporati.
A Roma esistono 7 Università Pontificie: la Pontificia Università Gregoriana, la Pontificia Università Lateranense, la Pontificia Università Urbaniana, la Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, poi l’Università Pontificia Salesiana, la Pontificia Università della Santa Croce e infine la Pontificia Università “Antonianum”.
Il can. 816 del Codice di Diritto Canonico prescrive che le Università e Facoltà ecclesiastiche possano essere costituite soltanto se erette dalla Sede Apostolica o da questa approvate; ad essa compete pure la loro superiore direzione: “Nessuna Università o Facoltà, che non sia stata eretta o approvata dalla Sede Apostolica può validamente conferire gradi accademici con effetti canonici”.
Patrono dell'ateneo è il Gran Cancelliere, vi è quindi il Magnifico Rettore, i Decani delle Facoltà, i Presidi degli Istituti. Queste cariche costituiscono le Autorità accademiche. Il Corpo accademico è composto dai Presidi, dai Decani, dai Professori stabili, Professori emeriti, stabilizzati, incaricati, invitati nonché dagli Assistenti ordinari o volontari. Gli Ufficiali invece sono presieduti dal Segretario Generale - che normalmente si avvale di un Bibliotecario Generale ed un Economo Generale - e dagli addetti agli uffici amministrativi ed alle segreterie studenti.
Nelle università pontificie sono ammessi studenti di tutto il mondo, chierici o laici e talora, con speciali e motivate autorizzazioni, anche non cristiani.
In tema di università cattoliche il Codice di diritto canonico prescrive anche che i docenti debbano essere prescelti tra coloro che, oltre per l'idoneità scientifica e pedagogica, eccellano per integrità di dottrina e probità di vita. È stabilito altresì che ove tali requisiti vengano meno, i docenti, rispettate le procedure prescritte dagli statuti delle singole università, vengano rimossi. Il CIC prescrive inoltre che le Conferenze episcopali ed i Vescovi diocesani devono avere il dovere ed il diritto di vigilare che in tali università siano osservati fedelmente i principi della dottrina cattolica.
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