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Processo Bambino Gesù in Vaticano, Profiti condannato a un anno con sospensione della pena

La lettura della sentenza del processo per distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù, Tribunale Vaticano, 14 ottobre 2017

Il processo per distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù si conclude con la condanna ad un anno con pena sospesa, 5 mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici a Giuseppe Profiti, ex presidente della Fondazione, e all'assoluzione con formula piena per Massimo Spina, ex tesoriere, per non aver commesso il fatto. Entrambi erano imputati per peculato.

Si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che "oggi, sabato 14 ottobre, con inizio alle ore 9.30, presso l’Aula del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha avuto luogo la fase conclusiva del processo per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù".

"Erano presenti - si legge ancora - oltre al Collegio giudicante (i professori Paolo Papanti-Pelletier, Presidente; Venerando Marano, Giudice; Carlo Bonzano, Giudice) e il Promotore di Giustizia Aggiunto, il prof. Roberto Zannotti (assente il prof. Gian Piero Milano), i due imputati: Giuseppe Profiti, difeso dall’avvocato d’ufficio Antonello Blasi, e Massimo Spina, difeso dall’avvocato d’ufficio Alfredo Ottaviani".

Prosegue il comunicato che "l’Udienza è stata dedicata anzitutto alle arringhe degli avvocati d’ufficio. Successivamente hanno avuto luogo brevi repliche del Promotore di Giustizia Aggiunto, il prof. Roberto Zannotti, e degli avvocati Antonello Blasi e Alfredo Ottaviani. Poi le dichiarazioni conclusive degli imputati, a cui è seguita la Camera di consiglio. L’Udienza è terminata intorno alle ore 12.15. Alle ore 14.20 il Tribunale è rientrato in Aula e il Presidente ha dato lettura del Dispositivo".

Questo il dispositivo della sentenza:

In nome di Sua Santità Papa Francesco

Il Tribunale

Visto l’art. 417, comma 1, c.p.p. e riqualificato il fatto oggetto di imputazione ai sensi dell’art. 175 c.p. (abuso di ufficio),

visto l’art. 422 c.p.p.,

c o n d a n n a

Profiti Giuseppe alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo di eguale durata e alla multa di € 5.000,00 (cinquemila), previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 59 c.p.;

visto l’art. 423 c.p.p., concede al predetto imputato il beneficio della sospensione condizionale della condanna per il termine di 5 (cinque) anni;

visto l’art. 425 c.p.p., richiama il condannato sull’importanza del beneficio concessogli e lo ammonisce che, se entro il termine stabilito commetta un nuovo reato, dovrà espiare la pena a norma di legge;

visti gli artt. 39 c.p. e 429 c.p.p., lo condanna al rifacimento delle spese processuali;

visto l’art. 421 c.p.p. a s s o l v e Spina Massimo per non aver commesso il fatto.

Città del Vaticano, 14 ottobre 2017

F.to Paolo

Papanti-Pelletier, Presidente “

Venerando Marano, Giudice

“ Carlo Bonzano, Giudice “

Elisa Pacella, Cancelliere supplente. 

 

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