Città del Vaticano , 10 January, 2025 / 9:00 AM
Il 6 gennaio scorso Papa Francesco ha nominato per la prima volta nella storia una donna a capo di un dicastero vaticano: Suor Simona Brambilla è diventata Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Per capire soprattutto le questioni canoniche legate a questa scelta del Romano Pontefice, Aci Stampa ha chiesto delucidazioni al canonista Rosario Vitale, fondatore del periodico on line Vox Canonica, dedicato allo studio delle scienze canonistiche.
Una donna, una suora, per la prima volta è a capo di un Dicastero della Curia Romana. Ma il Papa ha nominato contestualmente un Pro-prefetto, che è vescovo: il Cardinale Artime. Perché?
Mi verrebbe da dire perché una donna con buona pace di tutti, non conosce a pieno (perché non le vive in prima persona) certe dinamiche che afferiscono al clero. Pertanto, visto che negli istituti di vita consacrata o nelle società di vita apostolica vi sono anche membri che fanno parte del clero, era necessario che vi fosse un Pro-Prefetto chierico.
Dal punto di vista strettamente canonico, Suor Brambilla può esercitare le stesse facoltà del suo predecessore?
Si, con l’entrata in vigore della nuova Costituzione Apostolica, Praedicate Evangelium, nel secondo capitolo, dal titolo: Principi e criteri per il servizio della Curia Romana, al punto numero 5, intitolato indole vicaria della Curia Romana, leggiamo: “Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo munus primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi”. La potestà con cui i capi dicastero esercitano “la propria missione” è come leggiamo nella Costituzione Apostolica “vicaria”, in parole più semplici, questa viene concessa direttamente dal Romano Pontefice in virtù “del suo munus primaziale”. Il Codice di diritto canonico al can. 131 - § 2 ci dice: “La potestà di governo ordinaria può essere sia propria sia vicaria”. Ecco perché Suor Brambilla potrà svolgere pienamente tutte le facoltà che erano in capo al suo predecessore.
Questa nomina può creare un precedente nel diritto canonico?
È una novità che viene da due linee direttrici, la maturazione dei frutti del Concilio Vaticano II e la nuova Costituzione emanata da papa Francesco. Una donna a capo di un Dicastero della Curia è decisamente una novità come molte altre a cui ci ha abituati papa Francesco, come pure lo fu la nomina del dottor Ruffini, primo laico a capo di un Dicastero, sebbene fosse quello della Comunicazione.
Come ha spiegato, secondo la Praedicate Evangelium “anche i laici possono svolgere tali affari, esercitando la potestà ordinaria vicaria di governo ricevuta dal Romano Pontefice con il conferimento dell’ufficio”. Questo non è in contrasto con il principio della potestas ordinis?
La Costituzione Praedicate Evangelium assume implicitamente l’opzione di non considerare il sacramento dell’Ordine come l’origine del potere di giurisdizione, ma di attribuirlo esclusivamente alla missio canonica data dal Romano Pontefice, che è il Supremo Legislatore e Capo della Chiesa Universale, il quale conferirebbe così una delega dei suoi propri poteri a chiunque eserciti una funzione di governo nella Curia romana e nella Chiesa, sia esso ordinato o meno. Il Codice, de facto, utilizza due differenti termini: il termine «facultas» nell’ambito sacramentale, e quello di «potestas» nell’ambito extrasacramentale, quasi come a dare due significati diversi allo stesso potere di giurisdizione, uno formale ed uno contenutistico, secondo che esso operi nel primo o nel secondo ambito. Quanto alla riforma della Curia, essa pare presentare una rivoluzione radicale all’interno dell’Ordinamento, una sorta di sottolineatura della domanda circa l’origine della potestà di giurisdizione: comprendere se si tratta di volontà divina (immediata) inscritta nel sacramento dell’Ordine che fonda i poteri di santificare, insegnare e governare o si tratta piuttosto d’una determinazione della Chiesa (mediata) conferita al Successore di Pietro in virtù del suo mandato di pastore universale con la speciale assistenza dello Spirito Santo. Bisognerà quindi riflettere ancora di più circa l’origine della potestà di governo e le implicazioni con la potestas ordinis.
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