Torino, 06 February, 2020 / 6:00 PM
a In una cerimonia ufficiale, la prolusione di monsignor Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo,su «La dichiarazione di nullità del matrimonio e il discernimento di coscienza: vie diverse e complementari per la cura delle situazioni matrimoniali ‘irregolari’» ha introdotto la relazione del Vicario giudiziale don Ettore Signorile.
L’ Arcidiocesi ha anche distribuito la risposta che il vicario ha dato a nove tra le domande più comuni sul tema della nullità matrimoniale.
Eccole:
Qual è la visione del matrimonio secondo la Chiesa Cattolica?
I documenti del magistero della Chiesa, descrivono il matrimonio come un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole. Le sue proprietà essenziali sono l’unità e l’indissolubilità. Tra due battezzati, poi, il patto coniugale è sacramento. Questa realtà matrimoniale sorge dal consenso delle parti. Il consenso è l’atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Questo patto è indissolubile. Quando si tratta di un sacramento, cioè di un consenso valido espresso tra due battezzati, nessuna autorità umana può sciogliere questo matrimonio, il cui vincolo è stabilito da Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina.
Esiste e possiamo parlare di annullamento del matrimonio?
No, non esiste l’annullamento del matrimonio. Infatti con il termine “annullamento” si indica il togliere valore ed efficacia a un atto che per se stesso possiede questo valore ed efficacia. In riferimento al matrimonio, questo significherebbe che, di fronte a un consenso matrimoniale valido, dal quale è sorta una realtà indissolubile, come il matrimonio nel suo svolgersi, la Chiesa verrebbe meno al suo compito e non rispetterebbe l’indissolubilità del matrimonio. Quello che comunemente è chiamato “annullamento del matrimonio”, in realtà, è una dichiarazione di nullità del matrimonio: la Chiesa dichiara che un matrimonio non è valido. Non scioglie il matrimonio, ma si limita semplicemente a constatare e a dichiarare che il consenso espresso da uno dei due nubendi (o da entrambi), per motivi fondati e provati, non è valido e quel legame non è mai sorto, era soltanto apparente. Il processo consiste nell’accertamento della verità e non può essere una semplice presa d’atto della volontà di chi chiede la dichiarazione di nullità o la somma delle soggettive verità delle parti.
La dichiarazione di nullità non intacca l’indissolubilità del matrimonio?
Certamente no, anzi, rafforza la consapevolezza della Chiesa e il suo insegnamento circa l’indissolubilità del matrimonio, che se è celebrato validamente è indissolubile. Laddove, però, non ci sia un consenso valido, non c’è neppure un valido matrimonio. Mentre infatti con la dichiarazione di nullità la Chiesa dichiara che il matrimonio non è mai esistito validamente, perché gravemente viziato all’origine, con il divorzio (non ammesso dalla Chiesa) lo Stato riconosce la volontà dei coniugi di sciogliere il proprio matrimonio. In altri termini la dichiarazione di nullità non è un «divorzio cattolico», perché non scioglie il matrimonio, ma soltanto riconosce il dato di fatto che un matrimonio non è mai esistito validamente. Se da un lato la Chiesa non può sciogliere ciò che Dio ha unito, dall’altro però non può costringere a rimanere uniti coloro che risultino solo «apparentemente» sposati, perché fin dall’origine esisteva un grave difetto nel loro matrimonio.
Quali sono gli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio? Ci sono conseguenze per eventuali figli?
L’effetto principale della dichiarazione di nullità consiste nella possibilità per le parti di celebrare validamente un nuovo matrimonio, qualora lo desiderino, accedendo regolarmente a tutti i sacramenti. I figli nati nel corso di un matrimonio dichiarato nullo non hanno conseguenze da questa decisione della Chiesa. Va anche ricordato che nella Chiesa non c’è differenza tra figli nati legittimamente all’interno del sacramento del matrimonio e figli nati al di fuori di questo.
Cosa si deve fare per chiedere la nullità del matrimonio?
Chi desidera fare chiarezza sulla propria situazione matrimoniale, può chiedere informazioni al proprio parroco, alla curia diocesana, ai centri pastorali di accompagnamento per i fedeli separati o direttamente al tribunale, per essere aiutati, anche e non solo, nell’introduzione della domanda di nullità. Emergendo motivi che danno fondatezza alla causa di nullità matrimoniale, si presenta una domanda (“libello”) al Tribunale Ecclesiastico. Una volta introdotto il libello, inizia il cosiddetto “processo”, che non ricerca eventuali colpe, ma la verità della situazione matrimoniale.
Quanto tempo è necessario per avere una dichiarazione di nullità?
Il processo “più breve”, che si può celebrare solo a determinate e precise condizioni e in cui il giudice che decide è il Vescovo della Diocesi competente, dura circa tre mesi. Oggi il “processo ordinario” dura circa un anno. Tuttavia alcune cause “ordinarie” possono richiedere tempi più lunghi, qualora uno dei due coniugi non voglia intervenire nel procedimento o si opponga, oppure siano necessarie perizie psicologiche. Il Tribunale cerca sempre di coniugare, insieme alla giustizia, anche la giusta celerità nel rispondere alla domanda di nullità presentata.
Quante sono le nullità decise in un anno e per quali motivi vengono concesse?
Nel 2019 il Tribunale ha preso in considerazione 283 pratiche di nullità e ha concluso complessivamente (comprese le due sentenze dei Vescovi per il processo più breve) 116 cause: 101 affermative, 13 negative e 2 rinunciate. I capi di nullità sono i motivi per cui un matrimonio nasce invalido; sono previsti dal Codice di diritto canonico e si dividono in due famiglie: quelli che riguardano l’incapacità psicologica e quelli che rientrano nelle simulazioni, cioè le esclusioni di qualche finalità o proprietà del matrimonio. Il Tribunale nel 2019 si è pronunciato complessivamente su 199 capi di nullità: 135 riguardano l’incapacità e 64 le simulazioni (esclusione del matrimonio stesso, della prole, della indissolubilità, della fedeltà, del sacramento).
È vero che solo i ricchi possono chiedere la nullità del matrimonio?
È purtroppo diffusa la diceria che chiedere la nullità del matrimonio sia qualcosa di possibile solo per persone con ingenti disponibilità economiche. Non c’è nulla di più falso! Infatti dal 1998 è in vigore una normativa della CEI che disciplina questa materia con norme comuni per tutta l’Italia. Il principio fondamentale è che nessuno sia privato della possibilità di accedere alla dichiarazione di nullità del matrimonio per motivi economici. La dichiarazione di nullità del matrimonio è un aiuto pastorale, per la vita cristiana dei fedeli. Pertanto, la Chiesa si preoccupa che le questioni economiche non allontanino i fedeli, che intendano avvalersi di tale strumento. Per chi si trovasse in documentate difficoltà economiche, è previsto l’esonero totale o parziale dalle spese processuali, oltre alla possibilità dell’assistenza gratuita, da parte del Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico o di un patrono d’ufficio incaricato dal Tribunale stesso. Quasi il 50% delle cause decise nel 2019 è stato senza costi per la difesa e più del 12% ha avuto anche l’esonero totale o parziale del contributo previsto dalla CEI.
Chi promuove la causa deve versare al Tribunale ecclesiastico all’inizio dei processo la somma di euro 525,00 come contributo alle spese che la Chiesa deve sostenere, spese che sono in realtà di molto superiori (nel 2019 il costo medio per il Tribunale è stato di 2.527,00 euro per ogni causa). La Chiesa italiana copre gli oneri di queste cause con una parte dell’otto per mille, limitandosi a chiedere ai fedeli interessati che ne hanno la disponibilità un contributo molto modesto.
Qual è l’onorario del patrono (avvocato) di fiducia?
Gli avvocati dell’albo, professionisti ammessi al patrocinio, sono tenuti a rispettare le tariffe stabilite dalla CEI e precisate nell’impegnativa economica che patrono e assistito devono sottoscrivere al conferimento del mandato. I patroni non possono presentare richieste diverse da quanto previsto. L’onorario dovuto va da 1.600,00 a 3.000,00 euro, a cui vanno aggiunti, su presentazione di regolare fattura, i contributi previdenziali e fiscali. Tale somma comprende: la consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e l’eventuale presenza durante gli interrogatori, la redazione delle memorie difensive.
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